{"id":11057,"date":"2021-11-01T11:44:00","date_gmt":"2021-11-01T10:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=11057"},"modified":"2023-09-20T08:48:17","modified_gmt":"2023-09-20T07:48:17","slug":"il-regime-iva-delle-somme-pagate-sulla-base-di-transazioni-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/il-regime-iva-delle-somme-pagate-sulla-base-di-transazioni-2\/11057\/","title":{"rendered":"Il regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 11\/2021, p. 964 e segg.<\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-white-background-color has-background\"><em>Le somme pagate sulla base di transazioni a parziale soddisfazione di pretese litigiose di natura pecuniaria sono soggette ad IVA se tali pretese abbiano a loro volta ad oggetto corrispettivi soggetti alla predetta imposta, mentre sono invece escluse se abbiano ad oggetto indennit\u00e0 per risarcimento dei danni in quanto il pagamento di tali somme non trova titolo nella rinuncia alla lite, bens\u00ec nell\u2019originario rapporto giuridico intercorrente fra le parti, cos\u00ec come modificato in virt\u00f9 delle loro concessioni reciproche.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>L\u2019AdE, in alcune recenti risposte ad istanze di interpello, ha sostenuto che le somme pagate sulla base di transazioni concluse per definire le liti relative a pretese litigiose di natura pecuniaria aventi ad oggetto il pagamento di maggiori corrispettivi ovvero di indennit\u00e0 per risarcimento di danni sarebbero assoggettabili ad IVA per essere configurabili come corrispettivi per la prestazione di servizi ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, laddove considera tale anche \u201cl\u2019assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere\u201d, in quanto si porrebbero in nesso diretto con l\u2019assunzione di un obbligo di non fare consistente nella rinuncia alla lite.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 questa presa di posizione presenta criticit\u00e0 prima di tutto civilistiche, che poi si ripercuotono inevitabilmente anche sul piano fiscale. Pertanto, dopo aver brevemente illustrato il contenuto di tali risposte, passer\u00f2 ad analizzare le predette criticit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Orientamenti dell\u2019AdE sul regime IVA della transazione<\/h3>\n\n\n\n<p>Inizialmente l\u2019AdE, affrontando il caso di una societ\u00e0 che, avendo venduto con riserva di propriet\u00e0 alcune auto ad un\u2019altra societ\u00e0, senza per\u00f2 ricevere il pagamento del relativo prezzo, aveva esercitato un\u2019azione di rivendica delle auto non pagate nei confronti della seconda, la quale aveva chiesto il risarcimento dei danni sub\u00ecti, aveva precisato non solo che la transazione conclusa fra le parti per definire tale lite ha natura dichiarativa, ma anche che \u201cle somme pagate a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, dedotta o deducibile, con riferimento alle pretese di risarcimento dei danni conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale di concessione\u201d non sono soggette ad IVA, sebbene la venditrice si era obbligata a rinunciare all\u2019azione di rivendica. Ed infatti, a suo dire, \u201cl\u2019obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite si caratterizza quale effetto tipico o naturale dell\u2019accordo di composizione della controversia\u201d(1).<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 l\u2019AdE ha sovvertito il suo iniziale orientamento nelle successive risposte fornite a talune istanze di interpello relative a transazioni concluse per la definizione di pretese litigiose di natura pecuniaria da appaltatori di opere pubbliche con gli enti appaltanti (2), nonch\u00e9 da societ\u00e0 proprietarie di impianti o di immobili locati con le societ\u00e0 locatarie (3).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, nelle prime tre risposte, un concessionario di costruzioni (4), un\u2019A.T.I. (5) e un consorzio (6), appaltatori di opere pubbliche, avevano richiesto il risarcimento dei danni sub\u00ecti per ritardi ed inadempienze dell\u2019ente appaltante e, per definire la lite, avevano concluso una transazione con cui l\u2019ente appaltante si era obbligato a pagare loro una somma a saldo, stralcio e tacitazione delle pretese avanzate o, comunque, a soddisfazione di tali pretese (\u201ca totale saldo, stralcio e definizione delle predette ragioni di controversia\u201d; \u201ca saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, ragione e\/o diritto comunque connessi od occasionati in dipendenza del contratto di appalto\u201d; \u201ccalcolato anche tenendo conto del ritardo cumulato nell\u2019esecuzione dei lavori\u201d) e gli enti appaltanti per parte loro avevano espressamente dichiarato di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa rispetto a quella saldata (\u201cnon avr\u00e0 null\u2019altro a pretendere nei confronti dell\u2019(interpellante) per qualsivoglia titolo, ragione o causa direttamente o indirettamente connessa in forza del contratto di appalto\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, nelle predette risposte l\u2019Agenzia delle entrate ha concluso che le somme pagate dagli enti appaltanti agli appaltatori sulla base delle transazioni sarebbero state soggette ad IVA per il fatto che sarebbero configurabili come corrispettivi per l\u2019assunzione di un obbligo di non fare consistente nell\u2019obbligo di rinuncia alla lite. Per quanto attiene alle altre due risposte, la prima, riguarda una societ\u00e0 proprietaria di un immobile locato che, dopo aver richiesto in giudizio al locatario il risarcimento dei danni procurati a tale immobile, aveva aderito ad una proposta di conciliazione giudiziale, la quale prevedeva che il locatario si obbligasse a corrisponderle una somma che sostanziava \u201cun rimborso di spese di ripristino per inadempienza contrattuale\u201d(7), mentre, la seconda, una societ\u00e0 locatrice di taluni impianti che, dopo aver richiesto alla societ\u00e0 concedente il risarcimento dei danni generati dal loro malfunzionamento, aveva concluso due transazioni con cui si era vista riconoscere dalla controparte una somma \u201ca saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa\u201d(8).<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo caso, l\u2019AdE ha ritenuto che le somme corrisposte sulla base delle transazioni siano soggette ad IVA per il fatto che sarebbero configurabili come il corrispettivo per l\u2019assunzione da parte del proprietario dell\u2019immobile ovvero della locataria di un obbligo di non fare consistente nell\u2019obbligo di rinuncia alla lite (9).<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9, come si vedr\u00e0, la posizione espressa dall\u2019AdE nelle risposte sopra illustrate, stando almeno ai fatti ivi riportati, non sembra condivisibile per quanto attiene alla particolare tipologia di transazioni che ne costituiscono oggetto (10).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Non qualificabilit\u00e0 come corrispettivi per rinuncia alla lite delle somme pagate sulla base delle transazioni de quo<\/h3>\n\n\n\n<p>Innanzitutto le somme riconosciute sulla base delle transazioni analizzate dall\u2019AdE, essendo state concluse per definire pretese di natura pecuniaria, dietro il pagamento di una quota di tali pretese, con abbuono dell\u2019eccedenza, non possono ritenersi configurabili come corrispettivi di prestazioni di servizi consistenti nell\u2019assunzione di obblighi di non fare aventi ad oggetto la rinuncia alla lite in quanto, in tal caso, il pagamento di tali somme costituisce soddisfazione parziale delle pretese litigiose.<\/p>\n\n\n\n<p>Stando a quanto emerge dalle clausole della maggior parte di tali transazioni, come si \u00e8 visto, le concessioni reciproche che le parti si sono scambiate sono identificate, da un lato, nel pagamento di somme prestabilite a parziale soddisfazione delle originarie pretese litigiose di natura pecuniaria e, dall\u2019altro lato, nell\u2019abbuono delle relative eccedenze (11). Pertanto, il pagamento di tali somme non pu\u00f2 risultare configurabile come un corrispettivo per la rinuncia a coltivare tali pretese per il fatto che, essendo esse soddisfatte fino a concorrenza dell\u2019importo delle somme medesime, sono rinunciate solo per l\u2019eccedenza. D\u2019altro canto, anche nel caso in cui le concessioni reciproche che le parti si sono scambiate sono formalmente identificate, da un lato, nel pagamento di somme prestabilite e, dall\u2019altro lato, nella rinuncia integrale alle pretese litigiose originarie (12), non sembra potersi ritenere configurabile nella sostanza una siffatta rinuncia, poich\u00e9 anche in questo caso tali pretese sono soddisfatte, fino a concorrenza dell\u2019importo delle somme pagate, e rinunciate, solo per l\u2019eccedenza. Di conseguenza, nelle transazioni analizzate dall\u2019AdE, essendo state definite pretese litigiose di natura pecuniaria dietro il pagamento di quota delle somme che ne costituivano oggetto, il pagamento delle somme medesime costituisce soddisfazione parziale di tali pretese, piuttosto che corrispettivo per la rinuncia a coltivarle.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 obiettarsi che, sempre stando a quanto emerge dalle clausole di talune transazioni, le parti hanno assunto l\u2019obbligo di abbandonare i giudizi eventualmente avviati. Ed infatti l\u2019abbandono di tali giudizi, nei casi in cui \u00e8 stato convenuto, non solo ha natura di atto dovuto (13), ma \u00e8 adempiuto tramite la richiesta al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il fatto che la definizione delle pretese litigiose fa venir meno l\u2019interesse delle parti ad ottenere una sua pronuncia (14). Tant\u2019\u00e8 vero che tale obbligo \u00e8 assunto da entrambe le parti e non solo da quella che aveva instaurato la lite.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma v\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Per il tramite delle concessioni reciproche sopra individuate, le parti non hanno instaurato un nuovo rapporto giuridico con diverso titolo od oggetto in sostituzione di quello originario, concludendo quindi transazioni novative (15), ma si sono limitate a modificare tale rapporto, concludendo invece transazioni dichiarative (16). Ed infatti, esse non hanno ricondotto il pagamento delle somme ad un nuovo rapporto giuridico, proprio per il fatto di aver pattuito l\u2019esecuzione di tale pagamento a saldo e stralcio delle pretese litigiose originarie ovvero per la rinuncia a tali pretese (17).<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 la natura dichiarativa delle transazioni oggetto delle risposte dell\u2019AdE comporta che le somme di cui \u00e8 ivi previsto il pagamento non possono costituire corrispettivo per l\u2019assunzione di un obbligo di rinuncia alla lite, per il fatto che il pagamento di tali somme continua a trovare titolo nell\u2019originario rapporto giuridico, cos\u00ec come modificato proprio in virt\u00f9 delle reciproche concessioni delle parti. \u00c8 infatti orientamento della Cassazione che, qualora sia conclusa una transazione dichiarativa in quanto le parti \u201csi siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto\u201d, tale contratto \u201csi pone come causa dell\u2019accordo transattivo che, di regola, non \u00e8 volto a trasformare il rapporto controverso\u201d, cosicch\u00e9, \u201ccon la transazione &#8230; non novativa, le parti non eliminano il precedente rapporto e la relativa fonte negoziale, che permangono nei sensi e con le modifiche di cui alla transazione\u201d(18). Pertanto, le predette somme devono intendersi pagate allo stesso titolo a cui erano state originariamente avanzate le pretese litigiose parzialmente soddisfatte.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 obiettarsi che le transazioni analizzate dall\u2019AdE darebbero luogo all\u2019instaurazione di un nuovo rapporto con diverso titolo od oggetto e avrebbero, quindi, natura novativa per il solo fatto che entrambe le parti hanno allegato l\u2019infondatezza delle pretese litigiose avanzate dalla controparte. Ed infatti, va considerato non solo che l\u2019allegazione dell\u2019infondatezza di tali pretese costituisce presupposto per la stessa configurabilit\u00e0 di una transazione, essendo funzione tipica di tale negozio dirimere le liti e non accertare chi abbia ragione (19), che \u00e8 invece funzione tipica dei negozi di accertamento, ma anche e soprattutto perch\u00e9 le concessioni reciproche comportano l\u2019accoglimento parziale delle rispettive pretese litigiose, pur in assenza del riconoscimento della relativa fondatezza (20) e quindi senza effetti confessori (21), modificando di conseguenza il rapporto giuridico originario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 83%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>SOLUZIONI INTERPRETATIVE:<\/strong><br><strong>Il regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni<\/strong><br>Nel caso in cui le transazioni siano concluse per definire pretese litigiose di natura non pecuniaria, dietro pagamento di somme con una modifica del relativo oggetto o titolo, ed assumano quindi natura novativa, la rinuncia a tali pretese dietro pagamento di somme potrebbe dar luogo all\u2019assunzione di un obbligo di non fare o di pati, qualora comporti l\u2019assunzione dell\u2019obbligo di non esercitare propri diritti o di accettare una limitazione temporanea al loro esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, le rinunce a pretese litigiose di natura pecuniaria che siano pattuite sulla base di transazioni di natura dichiarativa come effetto diretto del pagamento di quota delle pretese litigiose medesime non possono dar luogo all\u2019assunzione di un obbligo di fare o di non fare anche per l\u2019ulteriore ragione che, per essere perfezionate, non richiedono il compimento o il mancato compimento di alcuna condotta dopo la loro stipula, essendo sufficiente a questo fine l\u2019esecuzione del predetto pagamento per l\u2019estinzione delle predette pretese (22).<\/p>\n\n\n\n<p>Diverse conclusioni devono invece ritenersi valide nel caso in cui le transazioni siano concluse per definire pretese litigiose di natura non pecuniaria, dietro pagamento di somme con una modifica del relativo oggetto o titolo ed assumano quindi natura novativa. Ed infatti, in tal caso, la rinuncia a tali pretese dietro pagamento di somme potrebbe dar luogo all\u2019assunzione di un obbligo di non fare o di <em>pati<\/em>, qualora comporti l\u2019assunzione dell\u2019obbligo di non esercitare propri diritti ovvero di accettare una limitazione temporanea al loro esercizio. Ad esempio, nel caso in cui un contribuente abbia lamentato la violazione di un obbligo a contrarre o l\u2019occupazione di un suo immobile, se rinunciasse a tali pretese dietro il pagamento di somme, assumerebbe dietro corrispettivo, nel primo caso, un obbligo di non fare, mentre, nel secondo caso, un obbligo di <em>pati<\/em>. Pertanto, potrebbero comportare l\u2019assunzione degli obblighi cos\u00ec individuati le transazioni con cui siano definite dietro il pagamento di somme pretese litigiose di natura non pecuniaria, allorch\u00e9 comportino la rinuncia all\u2019esercizio di propri diritti ovvero l\u2019accettazione di limitazioni temporanee al loro esercizio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Non qualificabilit\u00e0 come corrispettivi per obblighi di non fare delle somme pagate sulla base delle transazioni de quo<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019aver stabilito che le somme pagate sulla base delle transazioni analizzate dall\u2019AdE non sono configurabili come il corrispettivo di prestazioni di servizi consistenti nell\u2019assunzione di un obbligo di non fare avente ad oggetto la rinuncia alla lite consente di escludere che tali somme siano qualificabili come tali anche ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. n. 633\/1972 e che, quindi, siano soggette ad IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 bens\u00ec vero che la Corte di Giustizia ha statuito che \u201cper quanto concerne &#8230; il ruolo delle clausole contrattuali nell\u2019ambito della qualificazione di un\u2019operazione come imponibile &#8230; la valutazione della realt\u00e0 economica e commerciale costituisce un criterio fondamentale per l\u2019applicazione del sistema comune dell\u2019IVA\u201d e che \u201cla nozione di prestazione di servizi ha &#8230; un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l\u2019amministrazione fiscale sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volont\u00e0 del soggetto passivo\u201d(23).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia va considerato che tale giudice ha stabilito altres\u00ec che a questi effetti devono essere prese a riferimento le clausole contrattuali, ogniqualvolta non sottendano costruzioni di puro artificio (24). Ed infatti, \u201cdato che la situazione contrattuale riflette, di norma, l\u2019effettivit\u00e0 economica e commerciale delle operazioni, ed allo scopo di rispettare le esigenze di certezza del diritto, le clausole contrattuali rilevanti costituiscono un elemento da prendere in considerazione quando occorre identificare il prestatore e il destinatario nell\u2019ambito di un\u2019operazione di \u2018prestazione di servizi\u2019\u201d(25), fatto salvo il caso in cui \u201ctali clausole contrattuali costituiscono una costruzione meramente artificiosa, non corrispondente all\u2019effettivit\u00e0 economica e commerciale delle operazioni\u201d(26).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019Avvocato Generale Tizzano ha affermato che, agli effetti dell\u2019IVA, sebbene siano irrilevanti i motivi per cui le singole parti abbiano concluso i contratti, \u00e8 rilevante invece la loro causa, laddove ha precisato che, \u201cper valutare &#8230; quali siano gli elementi predominanti in un determinato contratto, non ci si pu\u00f2 limitare ad una considerazione astratta o puramente formale dello stesso, ma occorre individuare la funzione economica del contratto, vale a dire la funzione concreta che esso \u00e8 oggettivamente chiamato a svolgere per soddisfare gli interessi delle parti\u201d, e cio\u00e8 \u201cquella che, nella tradizione giuridica di vari Paesi europei, viene definita come la causa del negozio giuridico, intesa appunto quale funzione economica dello stesso\u201d, che \u201c\u00e8 la stessa per tutte le parti del negozio e condiziona anzi i contenuti di quest\u2019ultimo\u201d, ma \u201cnon ha nulla a che vedere con i motivi subiettivi che hanno indotto ciascuna parte a concludere il contratto e che ovviamente non risultano dal contenuto dello stesso\u201d(27).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 74%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PARERE DELL\u2019AVVOCATO GENERALE UE<\/strong><br><strong>Rilevanza IVA della causa del contratto<\/strong><br>L\u2019Avvocato Generale della Corte di Giustizia ha affermato che, agli effetti dell\u2019IVA, sebbene siano irrilevanti i motivi per cui le singole parti abbiano concluso i contratti, \u00e8 rilevante invece la loro causa. Per valutare quali siano gli elementi predominanti in un determinato contratto, infatti, non ci si pu\u00f2 limitare ad una considerazione astratta o puramente formale dello stesso, ma occorre individuare la funzione economica del contratto, vale a dire la funzione concreta che esso \u00e8 oggettivamente chiamato a svolgere per soddisfare gli interessi delle parti, e cio\u00e8 quella che viene definita come la causa del negozio giuridico, intesa quale funzione economica dello stesso. Essa \u00e8 la stessa per tutte le parti del negozio e condiziona anzi i contenuti di quest\u2019ultimo, ma non ha nulla a che vedere con i motivi subiettivi che hanno indotto ciascuna parte a concludere il contratto e che non risultano dal contenuto dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, le clausole delle transazioni oggetto delle risposte dell\u2019AdE riflettono la realt\u00e0 economica sottostante per il fatto che, nel caso in cui una parte abbia avanzato nei confronti dell\u2019altra una pretesa litigiosa di natura pecuniaria avente ad oggetto la richiesta di un maggiore corrispettivo per le prestazioni rese ovvero di un\u2019indennit\u00e0 per il risarcimento dei danni sub\u00ecti, \u00e8 sicuramente pi\u00f9 aderente alla loro funzione economica configurare le somme pagate da parte della seconda a favore della prima come saldo e stralcio della predetta pretesa litigiosa, piuttosto che come corrispettivo per l\u2019assunzione di un obbligo di rinuncia alla lite. Del resto, la stessa AdE nelle predette risposte non ha neanche solo ipotizzato che le transazioni cos\u00ec individuate non riflettevano la realt\u00e0 economica sottostante.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, le somme pagate sulla base delle transazioni analizzate dall\u2019AdE non possono ritenersi configurabili agli effetti IVA come corrispettivi per l\u2019assunzione di un obbligo di non fare consistente nella rinuncia alla lite, anche prescindendo dal loro inquadramento civilistico. \u00c8 infatti orientamento della CGE che le prestazioni di servizi devono intendersi effettuate a titolo oneroso \u201csoltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell\u2019ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il corrispettivo effettivo di un servizio individuabile prestato al destinatario\u201d in quanto \u201csussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto\u201d(28).<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 le predette somme non si pongono in nesso diretto con l\u2019assunzione dell\u2019obbligo cos\u00ec individuato in quanto, come si \u00e8 visto, il loro pagamento \u00e8 eseguito a parziale soddisfazione delle pretese litigiose avanzate sulla base del rapporto giuridico originario, non avendo le parti instaurato un nuovo rapporto giuridico e pertanto si pongono in nesso diretto con le prestazioni di servizi rese sulla base di tale rapporto ovvero con la violazione delle obbligazioni che ne derivano.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non basta. Le somme pagate sulla base delle transazioni oggetto delle risposte dell\u2019AdE, quand\u2019anche presentassero un nesso diretto con l\u2019assunzione di un obbligo di non fare consistente nella rinuncia alla lite, non potrebbero essere ritenute configurabili perci\u00f2 solo come corrispettivi di prestazioni di servizi assoggettabili ad IVA. Ed infatti, secondo la CGE, perch\u00e9 si configuri una prestazione di servizi imponibile, essendo tale imposta un\u2019imposta generale sui consumi, \u00e8 necessario che sia attribuito ad un soggetto identificabile un beneficio suscettibile di consumo (29), posto che \u201cl\u2019impiego di denaro per ottenere denaro \u00e8 il prototipo di una non prestazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 la rinuncia ad una lite instaurata per pretese litigiose di natura pecuniaria non comporta di per s\u00e9 l\u2019attribuzione di un beneficio consumabile per il fatto che si sostanzia nella mera rinuncia ad una cessione di denaro e non implica, quindi, l\u2019attribuzione di un\u2019utilit\u00e0 materiale rilevante agli effetti dell\u2019IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente diverse conclusioni devono invece ritenersi valide nel caso in cui le transazioni siano concluse per definire, dietro pagamento di somme, pretese di natura non pecuniaria in quanto, in tal caso, la rinuncia a tali pretese, allorch\u00e9 comporti l\u2019assunzione dell\u2019obbligo di non esercitare propri diritti ovvero l\u2019accettazione di una limitazione temporanea al loro esercizio, potrebbe dar luogo all\u2019attribuzione di un beneficio consumabile in quanto consentirebbe alla controparte di fruire delle utilit\u00e0 derivanti dal mancato esercizio di tali diritti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Regime IVA delle somme pagate sulla base delle transazioni de quo<\/h3>\n\n\n\n<p>Stabilito che le somme pagate sulla base delle transazioni analizzate dall\u2019AdE, essendo tali transazioni state concluse per definire pretese litigiose di natura pecuniaria, non sono qualificabili come corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili consistenti nell\u2019assunzione di obblighi di non fare, rimane da stabilire quale sia il loro regime agli effetti dell\u2019IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene penso che, attenendosi alla definizione di onerosit\u00e0 che, come si \u00e8 visto, \u00e8 stata elaborata dalla CGE, tali somme siano soggette ad IVA se sono configurabili come il corrispettivo di operazioni imponibili rese sulla base del rapporto giuridico originario in quanto si pongano in nesso diretto con tali operazioni e non siano invece soggette a tale imposta se siano invece configurabili come indennit\u00e0 per il risarcimento danni in quanto siano pagate per risarcire danni subiti dalla controparte.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro la CGE ha ritenuto che, per stabilire se una somma sia configurabile come il corrispettivo di un\u2019operazione imponibile ovvero un\u2019indennit\u00e0 per risarcimento danni, non assuma rilievo decisivo il titolo giuridico formale a cui sia pagata (30), ma sia necessario stabilire se la predetta somma corrisponda al corrispettivo pattuito fra le parti sulla base del rapporto originario e la controprestazione sia stata gi\u00e0 resa o messa a disposizione del destinatario (31). Pertanto il giudice unionale ha concluso che siano qualificabili come corrispettivi gli indennizzi spettanti ad una compagnia aerea per il mancato utilizzo del biglietto (32), ad una compagnia telefonica per il periodo di risoluzione anticipata del contratto di abbonamento telefonico (33) e alla societ\u00e0 concedente per la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria (34).<\/p>\n\n\n\n<p>Le considerazioni esposte consentono di concludere che le somme pagate sulla base di transazioni a parziale soddisfazione di pretese litigiose di natura pecuniaria aventi ad oggetto il riconoscimento di maggiori corrispettivi, quali i corrispettivi per prestazioni aggiuntive o revisione prezzi, siano configurabili come corrispettivi imponibili e siano quindi soggette ad IVA, mentre le somme corrisposte a parziale soddisfazione di pretese consistenti nel risarcimento di danni, quali i danni sub\u00ecti per ritardi del committente, per il malfunzionamento degli impianti locati o per l\u2019utilizzo degli immobili locati, non siano configurabili come tali e non siano quindi soggette ad IVA. Coerentemente, non sembrano configurabili come corrispettivi soggetti ad IVA le somme pagate sulla base di transazioni a parziale soddisfazione di pretese litigiose avanzate dai cessionari o committenti per la riduzione di corrispettivi o per il riconoscimento di indennizzi, essendo tali pretese qualificabili, a seconda dei casi, come rettifiche di prezzo o come risarcimento di danni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 77%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>SOLUZIONI INTERPRETATIVE<\/strong><br><strong>IVA su somme pagate sulla base di transazioni relative a pretese pecuniarie<\/strong><br>Le somme pagate sulla base di transazioni a parziale soddisfazione di pretese litigiose di natura pecuniaria aventi ad oggetto il riconoscimento di maggiori corrispettivi, quali i corrispettivi per prestazioni aggiuntive o revisione prezzi, sono configurabili come corrispettivi imponibili e sono quindi soggette ad IVA, mentre le somme corrisposte a parziale soddisfazione di pretese consistenti nel risarcimento di danni, quali i danni subiti per ritardi del committente, per il malfunzionamento degli impianti locati o per l\u2019utilizzo degli immobili locati, non sono configurabili come tali e non sono quindi soggette ad IVA.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p>(1) Agenzia delle entrate, risposta n. 178\/2019.<\/p>\n\n\n\n<p>(2) Agenzia delle entrate, risposte n. 179\/2021, n. 212\/2021 e n. 401\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(3) Agenzia delle entrate, risposte n. 386\/2020 e n. 145\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(4) Agenzia delle entrate, risposta n. 179\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(5) Agenzia delle entrate, risposta n. 212\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(6) Agenzia delle entrate, risposta n. 401\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(7) Agenzia delle entrate, risposta n. 386\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(8) Agenzia delle entrate, risposta n. 145\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(9) Con la risposta 2 marzo 2021, n. 130, riguardante il caso di una societ\u00e0 che, con la conclusione di una compravendita e di una transazione, aveva rinunciato alla qualit\u00e0 di beneficiaria di una fondazione a favore di altra fondazione, dietro pagamento di un corrispettivo, l\u2019AdE ha sostenuto che tale corrispettivo sarebbe imponibile perch\u00e9 troverebbe contropartita nell\u2019assunzione di obblighi di non fare. Senonch\u00e9 il merito di tale risposta risulta difficilmente apprezzabile poich\u00e9 i fatti non sono stati ricostruiti in maniera sufficientemente chiara.<\/p>\n\n\n\n<p>(10) Per un\u2019analisi critica delle risposte dell\u2019AdE si veda Assonime, circolare n. 26\/2021, \u201cIVA &#8211; Prestazioni di servizi derivanti da accordi transattivi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>(11) Le transazioni comportano la definizione di un nuovo regolamento di interessi risultante dalle modifiche apportate alle pretese litigiose ordinarie per il tramite le concessioni reciproche.<\/p>\n\n\n\n<p>(12) Agenzia delle entrate, risposta n. 212\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>(13) Cass. 17 settembre 2013, n. 21255.<\/p>\n\n\n\n<p>(14) Cass., SS.UU., 11 aprile 2018, n. 8980.<\/p>\n\n\n\n<p>(15) \u00c8 orientamento della Cassazione che la transazione novativa consiste \u201cnell\u2019addivenire, in sede di composizione dell\u2019originario rapporto litigioso, alla sostituzione di quest\u2019ultimo con un nuovo rapporto, fonte di autonome obbligazioni, oggettivamente diverse da quelle preesistenti\u201d, configurandosi la \u201cnovazione oggettiva come un contratto che \u00e8 nel contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volont\u00e0 di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche\u201d di cui sono \u201celementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l\u2019\u2018<em>animus novandi\u2019<\/em>, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l\u2019originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l\u2019\u2018<em>aliquid novi\u2019<\/em>, inteso come mutamento sostanziale dell\u2019oggetto della prestazione o del titolo del rapporto\u201d (cos\u00ec Cass. 29 dicembre 2020, n. 29791; conf. Cass. 6 ottobre 2020, n. 21371 e 20 aprile 2020, n. 7963).<\/p>\n\n\n\n<p>(16) \u00c8 orientamento della Cassazione che la transazione dichiarativa ha come scopo quello di \u201capportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell\u2019accordo transattivo che, di regola, non \u00e8 volto a trasformare il rapporto controverso\u201d (cos\u00ec Cass. 31 luglio 2019, n. 20666; conf. 11 novembre 2016, n. 23064 e 14 luglio 2011, n. 15444). Con tale transazione le parti provvedono \u201ca regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo tale da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali\u201d (cos\u00ec Cass. 21 giugno 2021, n. 17636; conformi per tutte Cass. 6 ottobre 2020, n. 21371 e Cass. 20 aprile 2020, n. 7963).<\/p>\n\n\n\n<p>(17) La transazione oggetto della risposta n. 356\/2021 \u00e8 solo parzialmente novativa in quanto le parti, pur avendo sostituito il vecchio contratto di fornitura con un nuovo rapporto di fornitura, hanno convenuto il pagamento di una somma pari ai costi sostenuti per le attivit\u00e0 svolte sulla base di tale vecchio contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>(18) Cass. 31 luglio 2019, n. 20666; conf. Cass. 14 luglio 2011, n. 15444, 11 novembre 2016, n. 23064; 23 febbraio 2006, n. 4008.<\/p>\n\n\n\n<p>(19) Cass. 31 gennaio 2019, n. 2784.<\/p>\n\n\n\n<p>(20) Secondo Cass. 18 maggio 2007, n. 11649, \u201cle proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo (ed a maggior ragione con la transazione) che non hanno &#8230; come proprio presupposto l\u2019ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non comportano neppure implicito riconoscimento della validit\u00e0 di una o di entrambe le contrapposte tesi delle parti; ma, al contrario sono rivolte a modificare la disciplina di un rapporto preesistente mediante reciproche concessioni tra di esse in modo che ciascuna subisca un sacrificio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>(21) Precisa la Corte nella sentenza di cui alla nota 20 che \u201cle dichiarazioni rese da una parte all\u2019altra in sede transattiva ed il riconoscimento di fatti a s\u00e9 sfavorevoli e favorevoli all\u2019altra parte non hanno natura confessoria, per mancanza di \u2018<em>animus confitendi<\/em>\u2019, ove costituiscano l\u2019oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>(22) Cass. 1\u00b0 ottobre 2018, n. 23688, ha sostenuto che la rinuncia da parte dell\u2019ANAS al credito relativo ai canoni devolutivi dietro rinuncia da parte della societ\u00e0 concessionaria al credito relativo agli adeguamenti tariffari, nonch\u00e9 la reciproca obbligazione all\u2019estinzione dei relativi giudizi darebbe luogo ad una duplice prestazione di servizi assoggettabile ad IVA consistente nell\u2019assunzione di un\u2019obbligazione di non fare e di fare. Tuttavia, Cass. 15 luglio 2021, n. 20316, ha ritenuto che la somma pagata sulla base di una transazione da una banca ad un proprio socio per la rinuncia alla richiesta di annullamento di una delibera di aumento del capitale sociale che aveva riservato l\u2019esercizio dei relativi diritti di opzione ad un altro socio non sia configurabile come un corrispettivo per l\u2019assunzione di un obbligo di non fare o permettere. Ed infatti, guardare a tali obblighi \u201ccome categoria autonoma e generale della transazione, significa accordare a quell\u2019istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che ogni operazione &#8211; pi\u00f9 o meno fiscalmente onerosa ovvero di tassazione incerta &#8211; pu\u00f2 essere oggetto di transazione su di una lite minacciata, al solo fine di far ricadere quanto corrisposto\u201d nella predetta \u201ccategoria generale e sussidiaria\u201d. Pertanto, occorre \u201cguardare alla ragion d\u2019essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>(23) CGE 20 giugno 2013, causa C-653\/11, Newey, punto 42; nello stesso senso CGE 7 ottobre 2010, cause riunite C53\/09 e C-55\/09, Loyalty Management UK e Baxi Group; CGE 22 novembre 2018, causa C-295\/17, MEO, 43; CGE 11 giugno 2020, causa C-43\/19, Vodafone Portugal.<\/p>\n\n\n\n<p>(24) In senso parzialmente difforme, per quanto attiene alle prestazioni di servizi Cass. 1\u00b0 ottobre 2018, n. 23668, ove ha precisato che \u201cle categorie negoziali del diritto interno vanno connotate secondo la prospettiva tributaria, alla stregua della quale finiscono col perdere la loro complessit\u00e0 semantica: ci\u00f2 che conta sono soltanto i tratti idonei a rivelare l\u2019esistenza del presupposto d\u2019imposta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>(25) CGE 20 giugno 2013, causa C-653\/11, Newey, 43, conf. CGE 2 maggio 2019, causa C-224\/18, Budimex, 28-29.<\/p>\n\n\n\n<p>(26) AG Jaaskinen 25 giugno 2015, causa C-174\/14, Sauda\u00e7or, 55; AG De La Tour 3 giugno 2021, causa C-90\/20, Apcoa Parking.<\/p>\n\n\n\n<p>(27) AG Tizzano 23 gennaio 2001, causa C-409\/98, Mirror Group plc e Cantor, punti 27 e 28.<\/p>\n\n\n\n<p>(28) CGE 22 dicembre 2018, causa C-295\/17, MEO, nello stesso senso CGE 23 dicembre 2015, Air France-KLM e Hop!- Brit-Air, cause riunite C-250\/14 e C-289\/14; CGE 18 luglio 2007, causa C-277\/05, Soci\u00e9t\u00e9 Thermale d\u2019Eug\u00e9nie-les-Bains, 19.<\/p>\n\n\n\n<p>(29) CGE 26 febbraio 1996, causa C-215\/94, Mohr, 23; CGE 18 dicembre 1997, causa C-384\/95, Landboden-Agrardienste, 23; AG Kokott 7 giugno 2018, causa C-295\/17, MEO, 31-33.<\/p>\n\n\n\n<p>(30) AG Kokott, MEO, 34.<\/p>\n\n\n\n<p>(31) CGE 23 dicembre 2015, cause riunite C-250\/14 e C289\/14, Air France-KLM e Hop!Brit-Air SAS, CGE 22 novembre 2018, causa C-295\/17, MEO, punto 41 e CGE 3 luglio 2019, causa C-242\/18, Unicredit Leasing EAD, 69-70.<\/p>\n\n\n\n<p>(32) CGE, Air France-KLM.<\/p>\n\n\n\n<p>(33) CGE, MEO.<\/p>\n\n\n\n<p>(34) Unicredit Leasing EAD.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/41-Il-regime-IVA-delle-somme-pagate-sulla-base-di-transazioni.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/41-Il-regime-IVA-delle-somme-pagate-sulla-base-di-transazioni.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. 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