{"id":11019,"date":"2023-01-01T10:53:00","date_gmt":"2023-01-01T09:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=11019"},"modified":"2023-09-20T08:47:17","modified_gmt":"2023-09-20T07:47:17","slug":"laliquota-dellimposta-sulle-assicurazioni-applicabile-su-polizze-cqs-e-cpi-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/laliquota-dellimposta-sulle-assicurazioni-applicabile-su-polizze-cqs-e-cpi-2\/11019\/","title":{"rendered":"L\u2019aliquota dell\u2019imposta sulle assicurazioni applicabile su polizze CQS E CPI"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 1\/2023, pagg. 91 e segg.<\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-white-background-color has-background\"><em>Le polizze CQS (Cessione del Quinto dello Stipendio) e CPI (Credit Protection Insurance) sono riconducibili fra le \u201cassicurazioni contro i rischi d\u2019impiego\u201d soggette ad imposta sulle assicurazioni con l\u2019aliquota del 2,50% e non fra le \u201cassicurazioni della solvibilit\u00e0 dei debitori\u201d soggette a tale imposta con l\u2019aliquota del 12,50%, in quanto le prime accordano il pagamento di un indennizzo agli intermediari che abbiano concesso a lavoratori dipendenti finanziamenti garantiti dalla predetta cessione alla condizione che abbiano per qualsiasi motivo perso l\u2019impiego, e le seconde subordinano il pagamento dell\u2019indennizzo a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano ricevuto finanziamenti non garantiti alla condizione che abbiano perso il loro impiego per ragioni indipendenti dalla loro condotta. Pertanto il pagamento dell\u2019indennizzo non \u00e8 subordinato all\u2019insolvenza dei lavoratori finanziati.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>\u00c8 divenuta oramai oggetto di ampio dibattito la questione relativa all\u2019individuazione dell\u2019aliquota dell\u2019imposta sulle assicurazioni applicabile alle polizze stipulate in relazione a finanziamenti garantiti mediante la Cessione del Quinto dello Stipendio (\u201cpolizze CQS\u201d) e alle polizze <em>Credit Protection Insurance<\/em> (\u201cpolizze CPI\u201d) stipulate in relazione a finanziamenti personali, anche per le contestazioni formulate dall\u2019Agenzia delle entrate a carico di talune imprese di assicurazione [1].<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, si controverte se le predette polizze siano riconducibili fra le \u201cAssicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio\u201d e fra le \u201cAssicurazioni contro i rischi di impiego\u201d soggette all\u2019aliquota del 2,5%, ai sensi, rispettivamente, dell\u2019art. 14 Tariffa dell\u2019imposta sulle assicurazioni contenuta nell\u2019Allegato A alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (\u201cla Tariffa\u201d) e dell\u2019art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953[2], ovvero, per contro, fra le \u201cAssicurazioni della solvibilit\u00e0 dei debitori\u201d soggette all\u2019aliquota del 12,50% ai sensi dell\u2019art. 13 della Tariffa.<\/p>\n\n\n\n<p>Cercher\u00f2 in questa sede di fornire una mia opinione sulla questione sulla base di una dovuta valorizzazione della normativa civilistica di riferimento, svolgendo per maggior chiarezza espositiva un\u2019analisi distinta per le polizze CQS e le polizze CPI.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disciplina civilistica delle polizze CQS<\/h3>\n\n\n\n<p>Le polizze CQS sono le polizze che le imprese di assicurazioni collocano sul mercato a copertura del rischio di perdita dell\u2019impiego in relazione ai finanziamenti concessi da intermediari finanziari a lavoratori dipendenti pubblici e privati ai sensi dell\u2019art. 5 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante \u201cApprovazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti\u201d (\u201cD.P.R. n. 180\/1950 \u201d), dietro cessione dei crediti relativi allo stipendio fino al massimo di un quinto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180\/1950 pone infatti a carico degli intermediari che concedano i predetti finanziamenti l\u2019obbligo di stipulare una polizza contro i rischi di impiego per garantirsi il recupero dei relativi crediti. Tant\u2019\u00e8 vero che tale disposizione non solo stabilisce che i finanziamenti garantiti mediante \u201ccessioni di quote di stipendio o di salario &#8230; devono avere la garanzia dell\u2019assicurazione contro i rischi di impiego\u201d ovvero di altre \u201cmalleverie che &#8230; assicurino il ricupero\u201d del credito residuo agli intermediari finanziatori \u201cnei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario &#8230; non sia, possibile la continuazione dell\u2019ammortamento o il [suo] ricupero\u201d, ma esclude anche che i rischi di impiego possano essere assunti in proprio dai predetti intermediari.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obbligo cos\u00ec posto dalla predetta disposizione \u00e8 evidentemente volto a garantire la stabilit\u00e0 finanziaria degli intermediari finanziatori, garantendogli il rimborso del finanziamento anche nel caso in cui venga meno l\u2019unica garanzia fornita dai lavoratori finanziati e cio\u00e8 il quinto dello stipendio. Pertanto la stipula delle polizze CQS \u00e8 posta a tutela dell\u2019interesse degli intermediari finanziatori e non di quello dei lavoratori finanziati. In questo senso si \u00e8 chiaramente espressa la Cassazione civile, laddove ha rilevato che \u201cl\u2019assicurazione obbligatoriamente prevista dall\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180\/1950 \u00e8 volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilit\u00e0 dello stipendio del mutuatario\u201d[3]. Di conseguenza tali polizze possono accordare alle imprese di assicurazione il diritto di surrogarsi, una volta che abbiano corrisposto agli intermediari finanziatori l\u2019indennizzo per la perdita dell\u2019impiego, nel credito da loro vantato nei confronti dei lavoratori finanziati per il rimborso dei finanziamenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli intermediari finanziatori di regola si fanno carico del pagamento dei premi e pertanto concludono le polizze CQS nella congiunta qualit\u00e0 di contraenti, assicurati e beneficiari, ma possono anche porre contrattualmente il pagamento dei premi a carico dei lavoratori dipendenti che, in tal caso, assumono la veste di contraenti e di assicurati, pur rimanendo beneficiari dell\u2019indennizzo. Tuttavia, secondo la Cassazione civile, anche nel caso nel caso in cui i premi siano posti a carico dei lavoratori finanziati tali polizze rimangono poste a tutela dell\u2019interesse degli intermediari finanziatori in quanto non \u00e8 \u201c incompatibile con tale qualificazione &#8230; la circostanza che il premio \u00e8 stato corrisposto dal &#8230; debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non pu\u00f2 nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poich\u00e9 ben pu\u00f2 rispondere all\u2019interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito\u201d[4].<\/p>\n\n\n\n<p>Le polizze CQS, dovendo essere stipulate, per espressa disposizione di legge, a tutela dell\u2019interesse degli intermediari finanziatori, prevedono il pagamento dell\u2019indennizzo a loro favore alla condizione che i lavoratori finanziati abbiano perso l\u2019impiego per qualunque motivo e quindi, fra l\u2019altro, oltre che per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per licenziamento per giusta causa e dimissioni volontarie e che non subentrino al datore di lavoro nel rimborso del finanziamento mediante l\u2019adesione ad un piano di rientro. Pertanto, tali polizze non pongono a carico degli intermediari finanziatori l\u2019onere di previa escussione dei lavoratori finanziati, ma, se del caso, soltanto quello di accertare se intendano accettare tale subentro con le modalit\u00e0 cos\u00ec stabilite.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le polizze CQS sono volte a coprire i rischi di impiego<\/h3>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec ricostruito il regime civilistico delle polizze CQS, ritengo che tali polizze siano soggette ad imposta sulle assicurazioni con l\u2019aliquota del 2,5% in quanto sono volte a coprire non il rischio di \u201csolvibilit\u00e0 dei debitori\u201d di cui all\u2019art. 13 della Tariffa, bens\u00ec \u201c i rischi di impiego &#8230; connessi alla cessione del quinto dello stipendio\u201d di cui all\u2019art. 14 della Tariffa non solo perch\u00e9 lo prevedono le relative condizioni generali di contratto, ma anche perch\u00e9 riconoscono il diritto all\u2019indennizzo alla sola condizione che i lavoratori finanziati per la perdita dell\u2019impiego non rimborsino il finanziamento[5]. Di conseguenza, per il riconoscimento del diritto all\u2019indennizzo, \u00e8 sempre necessario che i lavoratori finanziati abbiano perso l\u2019impiego. Per contro, la loro insolvenza non solo non \u00e8 necessaria, bastando, se del caso, che non subentrino al datore di lavoro nel rimborso del finanziamento mediante apposito piano di rientro, ma non \u00e8 neppure sufficiente, qualora trovi giustificazione in una ragione diversa dalla perdita dell\u2019impiego, come, ad esempio, nel mancato pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro ovvero nella sua temporanea sospensione.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 dirimente rilevare a questo riguardo che la Cassazione tributaria, essendo stata chiamata a stabilire se i crediti derivanti da finanziamenti in relazione a cui siano state stipulate le polizze CQS possano ritenersi \u201ccoperti da garanzia assicurativa\u201d ai sensi del comma 3 dell\u2019art. 106 del T.U.I.R. lo ha escluso in quanto ha ritenuto che tali polizze coprono il rischio di impiego e non il rischio di solvibilit\u00e0 dei debitori. Ed infatti la Suprema Corte, dopo aver premesso che le polizze \u201cstipulate dalla societ\u00e0 contribuente a garanzia del rischio derivante dal finanziamento in favore dei lavoratori, a fronte della cessione del quinto dello stipendio da parte degli stessi, sono limitate a garantire soltanto &#8230; la perdita dell\u2019impiego del lavoratore destinatario del finanziamento\u201d, ha concluso che \u201cla copertura assicurativa <em>ex lege<\/em>, che trae origine dall\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180 del 1950, non fornisce una copertura globale dei rischi di realizzo del credito in favore della societ\u00e0 contribuente finanziatrice, rimanendo scoperti i rischi derivanti dal mancato pagamento delle somme da parte del datore di lavoro, che pure le ha trattenute direttamente sullo stipendio del dipendente, oltre che dall\u2019insolvenza stessa del datore di lavoro e dalla diminuzione dell\u2019importo dello stipendio\u201d[6].<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, l\u2019art. 14 della Tariffa, laddove assoggetta ad imposta sulle assicurazioni con l\u2019aliquota del 2,5% le \u201cassicurazioni contro i rischi di impiego &#8230; connessi alla cessione del quinto dello stipendio\u201d, non pu\u00f2 che essere volto a rendere applicabile tale aliquota alle polizze CQS per il fatto che tali polizze sono quelle di cui l\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180\/1950 prevede come obbligatoria la stipula per i finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio. Ed infatti tale disposizione non solo stabilisce che i predetti finanziamenti \u201c&#8230; devono avere la garanzia dell\u2019assicurazione &#8230; contro i rischi di impiego\u201d e non quella contro i rischi di \u201csolvibilit\u00e0 dei debitori\u201d, ma, laddove ammette il ricorso, in alternativa, anche ad \u201caltre malleverie che &#8230; assicurino il ricupero\u201d del credito residuo agli intermediari finanziatori \u201cnei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario &#8230; non sia possibile la continuazione dell\u2019ammortamento o il [suo] ricupero\u201d, lascia chiaramente intendere altres\u00ec che le assicurazioni contro i rischi di impiego e le altre malleverie cos\u00ec individuate devono garantire agli intermediari finanziatori il recupero del credito residuo per la perdita dello stipendio da parte dei lavoratori finanziati da qualsiasi causa derivante nel caso in cui il recupero di tale credito \u201cnon sia possibile\u201d perch\u00e9 i lavoratori finanziati non subentrino nel rimborso del finanziamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, le polizze CQS presentano tutte le caratteristiche cos\u00ec individuate in quanto prevedono come beneficiari gli intermediari finanziatori anche nel caso in cui i premi siano versati dai lavoratori finanziati e riconoscono il diritto all\u2019indennizzo per la perdita dell\u2019impiego da qualsiasi causa derivante ovverosia non solo per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma anche per il licenziamento per giusta causa o per dimissioni volontarie e subordinano di regola il riconoscimento di tale diritto alla condizione che i lavoratori finanziati si rifiutino di subentrare nel rimborso del finanziamento, non aderendo ad un piano di rientro. Del resto, se cos\u00ec non fosse, si dovrebbe concludere che gli intermediari finanziatori che abbiano fatto ricorso a tali polizze si sarebbero resi inadempienti all\u2019obbligo sancito dall\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180\/1950 , ancorch\u00e9 tale inadempimento non sia mai stato ravvisato dalle stesse Autorit\u00e0 di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p>In senso contrario a quanto finora rilevato non vale osservare che le polizze CQS, proprio perch\u00e9 stipulate a tutela dell\u2019interesse degli intermediari finanziatori non sarebbero riconducibili fra le assicurazioni soggette ad imposta sulle assicurazioni con l\u2019aliquota del 2,5% di cui all\u2019art. 14 della Tariffa in quanto la predetta minore aliquota, avrebbe finalit\u00e0 agevolativa e potrebbe trovare applicazione soltanto per le polizze CQS stipulate a tutela dell\u2019interesse dei lavoratori finanziati.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione \u00e8 infatti assolutamente inequivoca nell\u2019assoggettare a tale minore aliquota le assicurazioni connesse alla cessione del quinto dello stipendio per il solo fatto che siano poste a copertura dei \u201crischi di impiego\u201d e, quindi, indipendentemente dall\u2019identit\u00e0 tanto del soggetto che le abbia stipulate, quanto del soggetto nel cui interesse siano stipulate, poich\u00e9 non ne fa alcuna menzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, la Tariffa prevede l\u2019applicazione di aliquote differenziate in funzione della natura oggettiva del rischio assicurato in s\u00e9 considerato, prescindendo dall\u2019identit\u00e0 del soggetto nel cui interesse sia conclusa l\u2019assicurazione proprio per il fatto che \u00e8 la copertura di tale rischio la manifestazione di capacit\u00e0 contributiva che l\u2019imposta sulle assicurazioni \u00e8 volta a colpire. \u00c8 significativo rilevare a questo riguardo che lo stesso Ministero delle Finanze ha dato per acquisito, nella nota 3 dicembre 1983, n. 301716 che, se la Tariffa assoggetta ad una determinata aliquota l\u2019assicurazione di un rischio, tale aliquota deve essere applicata indipendentemente dall\u2019identit\u00e0 di chi abbia concluso tale assicurazione. Ed infatti nella predetta nota il Ministero delle Finanze ha precisato che l\u2019aliquota del 12,5% prevista dalla lett. A) dell\u2019art. 3 della Tariffa per le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri \u00e8 applicabile non solo nel caso in cui la polizza sia stipulata dal proprietario dei beni trasportati, ma anche dal vettore posto che \u201c in mancanza di una espressa limitazione\u201d, tale aliquota \u201cnon pu\u00f2 che intendersi riferita a qualsiasi rischio derivante dai trasporti terrestri e quindi sia alle assicurazioni che garantiscono direttamente le cose trasportate, sia quelle che garantiscono il rischio di r.c. del vettore per danni causati alla merce trasportata\u201d, e \u201cgli altri rischi inerenti al veicolo &#8230; o i danni causati dalla loro circolazione comprendono anche le assicurazioni del ritiro della patente a seguito di investimento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma v\u2019\u00e8 di pi\u00f9. L\u2019art. 14 della Tariffa non pu\u00f2 che risultare applicabile alle polizze stipulate nell\u2019interesse degli intermediari finanziatori per il semplice fatto che le assicurazioni connesse alla cessione del quinto dello stipendio devono sempre essere stipulate a tutela del loro interesse per espresso ed inequivoco disposto dell\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180\/1950 . Ed infatti, come si \u00e8 visto, tale disposizione pone a carico degli intermediari finanziatori, al fine di preservarne la stabilit\u00e0 finanziaria, l\u2019obbligo di garantire i finanziamenti da loro concessi dietro cessione del quinto dello stipendio mediante la stipula di assicurazioni a tutela del loro interesse, laddove statuisce che tali assicurazioni devono essere volte a garantire agli intermediari medesimi il \u201cricupero\u201d del credito e cio\u00e8 il recupero del credito non ancora rimborsato. Pertanto, l\u2019eventualit\u00e0 che, per adempiere all\u2019obbligo previsto dall\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180\/1950, possano essere stipulate a garanzia dei predetti finanziamenti polizze che tutelino l\u2019interesse dei lavoratori finanziati, non risulta configurabile. Tant\u2019\u00e8 vero che, come si \u00e8 visto, \u00e8 orientamento della Cassazione civile che \u201cl\u2019assicurazione obbligatoriamente prevista dall\u2019art. 54 del D.P.R. n. 180\/1950 \u00e8 volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilit\u00e0 dello stipendio del mutuatario\u201d, anche nel caso in cui il premio sia posto a carico dell\u2019assicurato.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare emessa a commento del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, ha chiaramente riconosciuto che \u201cle assicurazioni del rischio di impiego connesse alla cessione del quinto dello stipendio\u201d devono essere assoggettate ad imposta sulle assicurazioni con l\u2019aliquota del 2,5% ai sensi dell\u2019art. 14 della Tariffa, sebbene siano stipulate a tutela dell\u2019interesse degli intermediari finanziatori[7]. Ed infatti, nel par. 3 della predetta circolare l\u2019Agenzia, dopo aver premesso che per quanto riguarda tali assicurazioni \u201c- originariamente definite dalla dottrina come polizze contenenti sia un\u2019assicurazione sulla vita del debitore (con beneficiario il creditore) sia un\u2019assicurazione a garanzia del rischio della perdita dell\u2019impiego dell\u2019assicurato per licenziamento o abbandono del posto, o della riduzione dello stipendio che incida sulla quota ceduta al beneficiario\u201d &#8211; ha precisato \u201cche, ferma restando la funzione di tutela della posizione del creditore\u201d con la sostituzione disposta dal comma 3 dell\u2019art. 13 del D.Lgs. n. 47\/2000 dell\u2019art. 14 della Tariffa, \u201cviene, da un lato, confermata, anche se indirettamente, l\u2019esenzione per la quota di premio relativa all\u2019assicurazione sulla vita del debitore e, dall\u2019altro, precisato che per la quota relativa alle garanzie di altra natura insite nel contratto (ad esempio ai rischi di perdita di impiego) viene mantenuto l\u2019assoggettamento ad imposta nella misura del 2,5 per cento, cos\u00ec come previsto in origine dall\u2019art. 5, 14 comma, del D.L.\u201d n. 953\/1982.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, <em>la ratio<\/em> dell\u2019art. 14 della Tariffa, che coincide con <em>la ratio<\/em> del D.P.R. n. 180\/1950 , e cio\u00e8 agevolare l\u2019accesso al credito anche ai lavoratori dipendenti che non dispongano di garanzie reali o personali tramite il ricorso a finanziamenti garantiti con la cessione del quinto dello stipendio, sarebbe chiaramente disattesa se fossero soggette all\u2019aliquota del 12,50% tutte le polizze CQS stipulate nell\u2019interesse degli intermediari finanziatori. Ed infatti, in tal caso, i lavoratori dipendenti sarebbero disincentivati a stipulare tali finanziamenti, posto che gli intermediari ribalterebbero a loro carico il maggior costo relativo all\u2019imposta sulle assicurazioni. La Cassazione ha infatti rilevato che, nel caso di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, \u201csolo formalmente il premio assicurativo viene a gravare sulla societ\u00e0\u201d finanziatrice \u201cche, in realt\u00e0, fornisce solo una mera \u2018anticipazione finanziaria\u2019 per il pagamento del premio, che ricade in realt\u00e0 proprio sul lavoratore\u201d, considerato che \u201cla somma che il lavoratore dipendente deve restituire alla societ\u00e0 finanziatrice include al proprio interno anche il costo del premio assicurativo\u201d[8]. Infine, la collocazione delle polizze CQS nella classificazione dei rami assicurativi fornita dall\u2019art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (\u201cCAP\u201d) non assume alcuna rilevanza agli effetti della loro collocazione nell\u2019elenco delle specie di assicurazioni contento nella Tariffa[9].<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 bens\u00ec vero che l\u2019ISVAP, nell\u2019art. 14 del Reg. 29 del 16 marzo 2009, ha stabilito che le polizze stipulate \u201cda un ente finanziatore &#8230; in qualit\u00e0 di contraente\/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell\u2019obbligazione di pagamento da parte del &#8230; debitore finanziato\u201d e, quindi, a tutela del suo interesse sono classificabili nel ramo 14 \u201cCredito &#8211; Perdite patrimoniali derivanti da insolvenze\u201d e non nel ramo 16 relativo alle \u201cPerdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all\u2019occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia l\u2019elenco delle specie di assicurazioni contenuto nella Tariffa non presenta alcun collegamento con la classificazione dei rami assicurativi fornita dall\u2019art. 2 del CAP non solo perch\u00e9 il primo, risalendo al 1961, \u00e8 di anni antecedente alla classificazione dei rami, ma anche e soprattutto perch\u00e9 non reca alcun rinvio a tale classificazione, n\u00e9 diretto, mediante il richiamo delle relative previsioni, n\u00e9 indiretto, mediante l\u2019utilizzo di locuzioni omologhe. Inoltre, la <em>ratio<\/em> dell\u2019elenco delle specie di assicurazioni \u00e8 ben diversa da quella della classificazione dei rami in quanto \u00e8 volta a differenziare le aliquote in funzione della capacit\u00e0 contributiva manifestata dalla copertura dei singoli rischi e non invece i requisiti autorizzativi e di vigilanza in funzione del livello del rischio, come ad esempio per quanto attiene al ramo 13, relativo al \u201cCredito\u201d che, proprio a differenza del ramo 16 \u201cPerdite patrimoniali\u201d, pu\u00f2 essere esercitato solo dietro il rilascio di un\u2019autorizzazione specifica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La disciplina civilistica delle polizze CPI<\/h3>\n\n\n\n<p>Le polizze CPI sono la tipologia di polizze che sono collocate dalle imprese di assicurazioni sul mercato in relazione a finanziamenti personali non garantiti concessi ai lavoratori dipendenti a copertura del rischio di impiego e cio\u00e8 del rischio che i lavoratori finanziati, avendo perso l\u2019impiego, non dispongano delle somme necessarie per rimborsare il debito da loro contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>La stipula di tali polizze \u00e8 meramente facoltativa. Tuttavia l\u2019intermediario finanziatore pu\u00f2 subordinare a tale stipula la concessione del finanziamento, ma in tal caso ha l\u2019obbligo di accettare le polizze reperite dai clienti sul mercato che prevedano le medesime condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le polizze CPI sono di regola stipulate dai lavoratori dipendenti, facendosi carico del relativo premio, in alternativa, direttamente con l\u2019impresa di assicurazione tramite la stipula di una polizza individuale, in qualit\u00e0 di contraenti ed assicurati, ovvero indirettamente tramite l\u2019adesione alle polizze collettive precedentemente stipulate dagli intermediari finanziatori ai sensi dell\u2019art. 1891 c.c. per conto altrui o per conto di chi spetta, in qualit\u00e0 di aderenti ed assicurati.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali polizze possono designare gli intermediari finanziatori come beneficiari o come vincolatari dell\u2019indennizzo per loro maggiore garanzia. Tuttavia, in una siffatta eventualit\u00e0, gli intermediari devono imputare l\u2019indennizzo a rimborso del loro credito residuo relativo al finanziamento. Di conseguenza, nel caso in cui vi sia un\u2019eccedenza, devono rimborsarla ai lavoratori finanziati.<\/p>\n\n\n\n<p>Le polizze CPI sono poste a tutela dell\u2019interesse dei lavoratori finanziati a disporre delle somme necessarie per il rimborso del debito residuo e, quindi, non possono accordare all\u2019impresa di assicurazione il diritto a surrogarsi nel credito degli intermediari finanziatori in quanto tale interesse sarebbe altrimenti pregiudicato.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali polizze prevedono il pagamento dell\u2019indennizzo esclusivamente se i lavoratori finanziati perdano l\u2019impiego \u201cper giustificato motivo oggettivo\u201d e cio\u00e8 per ragioni indipendenti dalla loro condotta proprio perch\u00e9 poste a loro tutela.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le polizze CPI sono volte a coprire il rischio di impiego<\/h3>\n\n\n\n<p>Ritengo che anche le polizze CPI siano soggette ad imposta sulle assicurazioni con l\u2019aliquota del 2,5% in quanto non sono volte a coprire il rischio di \u201csolvibilit\u00e0 dei debitori\u201d, bens\u00ec i \u201crischi di impiego\u201d, prevedendo il pagamento dell\u2019indennizzo per il solo fatto che i lavoratori finanziati abbiano sub\u00ecto la perdita dell\u2019impiego per giustificato motivo oggettivo e quindi per ragioni indipendenti dalla loro condotta. Pertanto, per il pagamento dell\u2019indennizzo, costituisce condizione necessaria, ma al tempo stesso sufficiente, che il lavoratore dipendente abbia sub\u00ecto l\u2019involontaria perdita dell\u2019impiego e, quindi, non si richiede non solo che egli risulti insolvente, ma neppure che si rifiuti di aderire ad un piano di rientro[10].<\/p>\n\n\n\n<p>Ma v\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Le polizze CPI non sono volte ad assicurare il rischio di insolvenza per il fatto che i lavoratori finanziati possono mantenerle in vita anche quando tale rischio non possa pi\u00f9 verificarsi poich\u00e9 il finanziamento sia stato gi\u00e0 rimborsato. Ed infatti, tali polizze accordano di regola ai lavoratori finanziati, nel caso in cui il finanziamento sia rimborsato, la facolt\u00e0, ma non l\u2019obbligo, di recedere dalle polizze e quindi costoro, nel caso in cui non abbiano esercitato tale facolt\u00e0, continuano ad avere diritto, quali beneficiari, a percepire direttamente tale indennizzo allorch\u00e9 siano licenziati per giustificato motivo oggettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 obiettarsi che le polizze CPI di tipo collettivo dovrebbero ritenersi stipulate a tutela dell\u2019interesse degli intermediari finanziatori nel caso in cui costoro assumano contemporaneamente la qualit\u00e0 di contraenti e di beneficiari o vincolatari dell\u2019indennizzo[11] in quanto in tal caso conseguirebbero tutti i vantaggi della polizza. Con la conseguenza che il rischio coperto non sarebbe pi\u00f9 quello di impiego, bens\u00ec di insolvenza dei lavoratori finanziati.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 agevole infatti rilevare che tali intermediari, pur assumendo la qualit\u00e0 di contraenti da un punto di vista formale non lo sono da un punto di vista sostanziale in quanto le polizze collettive, secondo quanto emerge dalle relative condizioni contrattuali, sono da loro stipulate ai sensi dell\u2019art. 1891 c.c. per conto altrui o per conto di chi spetta ovverosia dei lavoratori dipendenti che sottoscriveranno i finanziamenti. Pertanto sono esclusivamente costoro ad essere, oltre che assicurati, anche parti sostanziali delle polizze CPI mediante la loro adesione individuale alle polizze collettive.<\/p>\n\n\n\n<p>A questa conclusione \u00e8 pervenuta anche la Direzione Centrale Gestione Tributi dell\u2019Agenzia delle entrate nella nota del 13 novembre 2017. Ed infatti, essendole stato chiesto di sapere quali siano i soggetti di cui devono essere comunicati i dati identificativi ai sensi dell\u2019art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel caso di polizze collettive concluse dagli intermediari finanziatori per conto dei soggetti finanziati aderenti, ha precisato che devono essere comunicati i dati identificativi di questi ultimi proprio sulla base della considerazione che \u201c in tali polizze il mutuatario, soggetto assicurato, anche se non appare essere il soggetto contraente, ai fini in esame pu\u00f2 essere a questi equiparato in quanto \u00e8 colui che sottoscrive la polizza e sostiene l\u2019onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo \u00e8 il soggetto contraente che stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, gli intermediari finanziatori, quand\u2019anche nelle polizze CPI siano designati come beneficiari o come vincolatari dell\u2019indennizzo, non ne sono anche i beneficiari economici in quanto tale designazione ha soltanto funzione di garanzia e cio\u00e8 \u00e8 volta a garantire che tali indennizzi non siano destinati ad altro utilizzo posto che, essendo il pagamento dei premi eseguito dai lavoratori finanziati a tutela del loro interesse, gli indennizzi non possono che essere di loro esclusiva spettanza. Pertanto gli intermediari medesimi devono imputare tali indennizzi a compensazione dell\u2019importo dei finanziamenti ancora non rimborsati, nonch\u00e9, per l\u2019eccedenza, restituirli ai lavoratori finanziati.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, la funzione di garanzia della designazione come beneficiari o come vincolatari degli intermediari finanziatori comporta che tali polizze, anche quando siano stipulate da costoro nella duplice qualit\u00e0 di contraenti in senso formale e di beneficiari o vincolatari, continuano a tutelare l\u2019interesse dei lavoratori dipendenti. Tant\u2019\u00e8 vero che non \u00e8 giammai accordato alle imprese di assicurazioni il diritto di surrogarsi nei crediti relativi a tali finanziamenti proprio per il fatto che tale surroga sarebbe incompatibile con la tutela dell\u2019interesse dei lavoratori finanziati.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, ammesso e non concesso che le polizze CPI fossero stipulate a tutela dell\u2019interesse degli intermediari finanziatori, tale circostanza non potrebbe in alcun modo renderle riconducibili fra quelle concluse per la copertura dei rischi \u201csolvibilit\u00e0 dei debitori\u201d per il semplice fatto che, come si \u00e8 visto, sia l\u2019art. 14 della Tariffa, che l\u2019art. 5 del D.L. n. 953\/1982 sono assolutamente inequivoci nell\u2019assoggettare ad imposta con l\u2019aliquota del 2,5% le assicurazioni per il solo fatto che siano stipulate a copertura dei rischi di impiego e, quindi, indipendentemente dall\u2019identit\u00e0 tanto del soggetto che le abbia stipulate, quanto di quello nel cui interesse siano stipulate.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la collocazione delle polizze CPI nella classificazione dei rami assicurativi fornita dall\u2019art. 2 del CAP non assume alcuna rilevanza agli effetti della loro collocazione nell\u2019elenco delle specie di assicurazioni contenuto nella Tariffa per le ragioni che si sono gi\u00e0 esposte e, comunque, ove assumesse rilevanza, deporrebbe chiaramente a favore della riconducibilit\u00e0 delle polizze CPI fra le assicurazioni contro i rischi di impiego per il semplice fatto che tali polizze sono sempre pacificamente classificabili fra le polizze del ramo 16 relativo a \u201cPerdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all\u2019occupazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si pu\u00f2 che concludere a questo punto con l\u2019auspicio che l\u2019Agenzia delle entrate rimediti le sue posizioni anche per le considerazioni sopra svolte.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p>(1) Ania, circolare 5 marzo 2021, n. 0087; S. Cameli &#8211; P. Maspes, \u201cImposta sulle assicurazioni e polizze a copertura della perdita d\u2019impiego: il rischio di fraintendere il rischio\u201d, in il Fisco, n. 34\/2021, pag. 3241; G. Scifoni, \u201cImposta sui premi e rischio di un caso prestiti\u201d, in Corr. Trib., n. 7\/2022, pag. 675.<\/p>\n\n\n\n<p>(2) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53.<\/p>\n\n\n\n<p>(3) Cos\u00ec Cass. civ. 20 agosto 2020, n. 17466.<\/p>\n\n\n\n<p>(4) Cos\u00ec Cass. civ. 28 marzo 2022, n. 9866.<\/p>\n\n\n\n<p>(5) Contra Corte di Giustizia Tributaria di Milano 7 novembre 2022, n. 3037 e Comm. trib. prov. di Milano 5 febbraio 2022, n. 343.<\/p>\n\n\n\n<p>(6) Cass. 12 agosto 2021, n. 22763; in senso conforme Cass. 31 ottobre 2022, n. 32129.<\/p>\n\n\n\n<p>(7) Circolare 20 marzo 2001, n. 29\/E.<\/p>\n\n\n\n<p>(8) Sempre Cass. 12 agosto 2021, n. 22763.<\/p>\n\n\n\n<p>(9) Cos\u00ec circolare Ania cit.<\/p>\n\n\n\n<p>(10) In questo senso Corte di Giustizia Tributaria di Milano 7 novembre 2022, n. 3037 e Comm. trib. prov. Milano 1\u00b0 settembre 2022, n. 2396.<\/p>\n\n\n\n<p>(11) Tale eventualit\u00e0 \u00e8 peraltro venuta meno in quanto l\u2019ISVAP con il Provvedimento 6 dicembre 2011, n. 2946 ha vietato agli intermediari finanziatori di concludere polizze collettive aperte all\u2019adesione dei finanziati dietro pagamento di commissioni di intermediazione, assumendo contemporaneamente la qualifica di beneficiari o vincolatari delle predette polizze.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/45-LAliquota-dellimposta-sulle-assicurazioni-applicabile-su-polizze-CQS-e-CPI-1.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/45-LAliquota-dellimposta-sulle-assicurazioni-applicabile-su-polizze-CQS-e-CPI-1.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. Trib. 1\/2023, pagg. 91 e segg. 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