{"id":10186,"date":"2020-09-28T11:05:02","date_gmt":"2020-09-28T10:05:02","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=10186"},"modified":"2023-09-20T08:51:57","modified_gmt":"2023-09-20T07:51:57","slug":"rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/","title":{"rendered":"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 10\/2020, p. 861 e segg. <\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>Le societ\u00e0 residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni concluse con societ\u00e0 da loro controllate residenti in altri Stati membri ai sensi del comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R., laddove quest\u2019ultima norma comporti una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento, possono opporsi a tali rettifiche provando che i prezzi di tali operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La natura delle norme sui prezzi di trasferimento \u00e8 stata sempre dibattuta fra le opposte configurazioni di strumento attuativo del principio di libera concorrenza e di strumento di prevenzione dell\u2019abuso. Tuttavia, la prima di tali due configurazioni \u00e8 stata messa in crisi non solo dall\u2019OCSE, estendendo l\u2019applicazione delle norme convenzionali anche all\u2019abuso, ma anche dalla CGUE, considerando giustificabili le restrizioni alle libert\u00e0 fondamentali derivanti dalle predette norme qualora siano volte a prevenire l\u2019abuso. Pertanto per le imprese pu\u00f2 diventare possibile opporsi alla rettifica dei prezzi di trasferimento, laddove comportino una restrizione a tali libert\u00e0, provando che le operazioni infragruppo sono giustificate da valide ragioni commerciali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le norme sui prezzi di trasferimento come strumento di attuazione\ndel principio di libera concorrenza<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019OCSE ha da sempre sostenuto che l\u2019art. 9 delle convenzioni fiscali ha lo scopo di riconoscere agli Stati contraenti la potest\u00e0 di tassare a carico delle imprese associate residenti l\u2019utile loro imputabile secondo il principio di libera concorrenza. Si legge infatti nel par.1.3. delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento 2017 (\u201cLinee Guida TP\u201d) che, poich\u00e9 \u201cquando i prezzi di trasferimento non riflettono le forze di mercato e il principio di libera concorrenza, gli obblighi fiscali delle imprese associate e le entrate fiscali dei Paesi ospitanti possono risultare alterati &#8230; gli utili delle imprese associate possono essere rettificati nella misura necessaria a correggere tali distorsioni e ad assicurare che il principio di libera concorrenza sia soddisfatto\u201d. Pertanto, l\u2019OCSE ha sempre escluso che tale disposizione abbia natura antielusiva, avendo precisato che \u201cuna rettifica fiscale sulla base del principio di libera concorrenza &#8230; potrebbe risultare appropriata anche quando non esiste l\u2019intento di ridurre o di evadere le imposte\u201d posto che \u201cla valutazione del <em>transfer pricing<\/em> non deve essere confusa con la valutazione dei problemi relativi alla frode o all\u2019elusione fiscale, anche se le politiche in materia di prezzi di trasferimento possono essere utilizzate a tali scopi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, in passato era avviso della Cassazione che la normativa sui prezzi di trasferimento sia configurabile come una normativa antielusiva. Ancora nel 2015 la Corte aveva statuito che \u201cla disciplina suddetta costituisce in ogni caso &#8230; una chiara \u2018clausola antielusiva\u2019, in linea con i principi comunitari in tema di divieto di abuso del diritto, implicante l\u2019inopponibilit\u00e0 all\u2019Amministrazione finanziaria degli effetti di un negozio posto in essere al solo, essenziale, scopo di eludere l\u2019applicazione di norme fiscali &#8230; mediante l\u2019applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti, al fine di sottrarli all\u2019imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori (cfr. Cass. 22023\/06, 11226\/07, 11949\/12)\u201d<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 \u00e8 ora avviso della Cassazione che la normativa sui prezzi di trasferimento \u201cnon integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma \u00e8 finalizzata alla repressione del fenomeno economico del <a>\u2018<\/a><em>transfer pricing<\/em>\u2019 (spostamento d\u2019imponibile fiscale a seguito di operazioni tra societ\u00e0 appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in s\u00e9 considerato\u201d<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>. Pertanto, l\u2019A.F. non deve provare \u201cche l\u2019operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta, trattandosi di presupposti costitutivi della fattispecie generale di operazione antielusiva disciplinata dall\u2019art. 37-<em>bis<\/em> D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600\u201d<a href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esclusione della configurabilit\u00e0 della predetta normativa come antielusiva mal si concilia con l\u2019assoggettamento ad un regime asimmetrico delle rettifiche in aumento ed in diminuzione dei componenti derivanti dalle operazioni infragruppo. Un\u2019impresa residente, ove abbia rilevato a conto economico prezzi superiori a quelli di libera concorrenza, non pu\u00f2 rettificare in diminuzione l\u2019imponibile IRES nella dichiarazione dei redditi. Il comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R., pur nella sua nuova formulazione, ammette la rettifica dei prezzi rilevati a conto economico, anche qualora ne derivi una diminuzione del reddito soltanto nei casi stabiliti dal nuovo art. 31-<em>quater<\/em> del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e cio\u00e8, in esecuzione di accordi conclusi fra gli Stati sulla base di procedure amichevoli, di controlli eseguiti a seguito della cooperazione internazionale ovvero di una rettifica in aumento dell\u2019A.F. estera definitiva conforme al principio di libera concorrenza. Del resto, anche il par. 2 dell\u2019art. 9 delle convenzioni fiscali prevede l\u2019obbligo di rettificare in diminuzione l\u2019utile di un\u2019impresa associata solo a seguito dell\u2019avvenuta tassazione di un maggiore utile a carico dell\u2019impresa controparte. Pertanto, a carico delle societ\u00e0 residenti potrebbe essere assoggettato ad imposta un utile non rispondente a libera concorrenza se lo Stato estero di residenza della societ\u00e0 del gruppo controparte non esegua alcuna rettifica a carico di quest\u2019ultima.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia l\u2019esecuzione di rettifiche dei componenti di\nreddito derivanti da transazioni eguali o similari concluse nello stesso\nperiodo d\u2019imposta di natura asimmetrica, e cio\u00e8 mediante la selezione delle\nsole rettifiche che comportino un aumento dell\u2019imponibile, non sembra legittima\nnon solo perch\u00e9 il comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R., essendo formulato al\nplurale, sembra porre l\u2019obbligo di determinare secondo condizioni di libera\nconcorrenza i componenti di reddito derivanti da tutte le operazioni identiche\no similari concluse nel medesimo periodo d\u2019imposta<a href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>,\nma anche perch\u00e9 l\u2019art. 9 delle convenzioni fiscali consente di rideterminare\nsulla base di tali condizioni gli utili conseguiti dalle imprese associate e\nnon i singoli componenti di reddito. <\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene alla ripartizione dell\u2019onere della prova la Cassazione, ritenendo che la normativa sui prezzi di trasferimento non abbia natura antielusiva, \u00e8 dell\u2019avviso che, una volta che l\u2019A.F. abbia dedotto l\u2019esistenza di un apparente divario fra i prezzi delle operazioni infragruppo e le condizioni di libera concorrenza, gravi poi sul contribuente l\u2019onere di provare l\u2019inesistenza di tale divario. Ed infatti, a suo dire, tale normativa \u201cnon richiede di provare, da parte dell\u2019Amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l\u2019esistenza di \u2018transazioni\u2019 tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, ai sensi dell\u2019art. 2697 c.c., &#8230; l\u2019onere di dimostrare che tali \u2018transazioni\u2019 sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua dell\u2019art. 9, comma 3, del menzionato decreto\u201d<a href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 78%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>LA GIURISPRUDENZA<\/strong><br><strong>Finalit\u00e0 della normativa sui prezzi di trasferimento<\/strong><br>Secondo la Corte di cassazione, la normativa sui prezzi di trasferimento non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma \u00e8 finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d\u2019imponibile fiscale a seguito di operazioni tra societ\u00e0 appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in s\u00e9 considerato. Pertanto, l\u2019Amministrazione finanziaria non deve provare che l\u2019operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta, trattandosi di presupposti costitutivi della fattispecie generale di operazione antielusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019impostazione cos\u00ec individuata sembra conforme a quella adottata dalla maggior parte degli Stati contraenti. Ed infatti, l\u2019OCSE nel par. 18 delle Linee Guida TP ha rilevato che \u201cin molte giurisdizioni l\u2019onere della prova \u00e8 posto a carico dell\u2019A.F., la quale in tal caso deve dimostrare che <em>prima facie<\/em> i prezzi di trasferimento presi a riferimento dal contribuente non sono coerenti con il principio di libera concorrenza\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L\u2019estensione delle norme convenzionali sui prezzi di\ntrasferimento alla prevenzione dell\u2019abuso ed i vincoli delle norme nazionali<\/h3>\n\n\n\n<p>Con le Linee Guida TP del 2010 e soprattutto del 2017 l\u2019OCSE ha esteso la portata delle norme sui prezzi di trasferimento, spingendo l\u2019Italia a modificare con l\u2019art. 59 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50<a href=\"#_ftn6\">[6]<\/a>, il comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R.<\/p>\n\n\n\n<p>Le previgenti norme sui prezzi di trasferimento sembravano ammettere la rettifica dei soli prezzi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi in quanto, dopo aver sancito l\u2019obbligo di valutare a valore normale \u201ci componenti del reddito derivanti da operazioni con societ\u00e0 non residenti\u201d del gruppo, stabilivano che tali componenti devono essere valutati \u201cin base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti\u201d ed il comma 3 dell\u2019art. 9 del T.U.I.R. specificava che per tale \u201c&#8230; si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, &#8230; nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo pi\u00f9 prossimi\u201d, aggiungendo che, \u201cper la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi\u201d<a href=\"#_ftn7\">[7]<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 il par. 1 dell\u2019art. 9 del Modello di convenzione ha sempre presentato una portata pi\u00f9 ampia del previgente comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. in quanto consente agli Stati contraenti di includere negli utili delle imprese associate i maggiori utili che sarebbero stati da loro conseguiti se \u201cnelle loro relazioni commerciali o finanziarie\u201d non fossero \u201cvincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti\u201d. Pertanto l\u2019OCSE nelle Linee Guida TP ha sostenuto che tale disposizione legittima gli Stati a rettificare gli utili delle imprese associate di due Stati contraenti allorch\u00e9 le condizioni delle operazioni di riorganizzazione concluse fra tali imprese non siano di libera concorrenza e, quindi, anche operazioni diverse dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi<a href=\"#_ftn8\">[8]<\/a> poste in essere tramite \u201cla risoluzione o la rinegoziazione sostanziale di accordi preesistenti, ad esempio accordi di produzione, di distribuzione, di licenza o di prestazione di servizi ecc.\u201d (par. 9.10.) e, segnatamente, la \u201cconversione di distributori a pieno rischio &#8230; in distributori a rischio limitato o commissionari\u201d, la \u201cconversione di produttori a pieno rischio &#8230; in produttori su commessa (<em>contract manufacturer<\/em>) o produttori conto terzi (<em>toll manufacturer<\/em>)\u201d e la \u201cconcentrazione di funzioni in un\u2019entit\u00e0 centrale o regionale, con la corrispondente riduzione delle funzioni in termini di numero o ampiezza svolte localmente\u201d (par. 9.2.) per il fatto che anche le operazioni che non comportano il trasferimento di beni o servizi, consistendo in \u201cuna risoluzione o rinegoziazione sostanziale di accordi gi\u00e0 in atto\u201d, devono prevedere il pagamento di una remunerazione se il suo pagamento sarebbe previsto in condizioni di libera concorrenza\u201d (par. 9.39).<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non basta. L\u2019OCSE ha ritenuto che con l\u2019art. 9 delle convenzioni fiscali \u201cla transazione cos\u00ec come accuratamente delineata pu\u00f2 essere disconosciuta e, se del caso, sostituita da un\u2019operazione alternativa, allorch\u00e9 gli accordi conclusi in relazione all\u2019operazione, considerati nella loro totalit\u00e0, si discostano da quelli che sarebbero stati conclusi da un\u2019impresa indipendente che, in circostanze comparabili, si fosse comportata in maniera razionale dal punto di vista commerciale\u201d (par. 9.35). Pertanto, a suo avviso, tale disposizione consentirebbe non solo di rettificare in aumento gli utili delle operazioni sulla base della loro sostanza economica, se divergente dalla loro contrattualizzazione o in suo difetto, ma anche di disconoscere le operazioni giuridicamente valide, ma prive di sostanza economica che abbiano comportato la tassazione di minori utili, estendendo quindi la portata delle norme sui prezzi di trasferimento anche alla prevenzione dell\u2019abuso, sebbene poche convenzioni fiscali vigenti prevedano tale scopo. <\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene l\u2019art. 9 delle convenzioni fiscali concluse dall\u2019Italia, cos\u00ec come interpretato secondo le nuove direttive dell\u2019OCSE, in mancanza di una corrispondente disposizione nazionale, non pu\u00f2 ritenersi cogente in Italia, anche a voler ammettere che tali nuove direttive siano rispondenti alla sua lettera e al suo scopo, non solo perch\u00e9 tale disposizione \u00e8 volta a delimitare la potest\u00e0 impositiva degli Stati contraenti e non ad ampliarla, ma anche perch\u00e9 il comma 1 dell\u2019art. 169 del T.U.I.R. fa sempre salva l\u2019applicazione delle pi\u00f9 favorevoli disposizioni del T.U.I.R. <\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 per rendere operanti in Italia, fra l\u2019altro, anche le predette direttive il nuovo comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. ha ammesso la rideterminazione dei componenti di reddito di tutte le operazioni infragruppo e, quindi, anche di quelle che non danno luogo a cessioni di beni o prestazioni di servizi. Ed infatti tale disposizione non solo ha posto a carico dell\u2019A.F. l\u2019obbligo di determinare \u201ci componenti del reddito derivanti da operazioni con societ\u00e0 non residenti\u201d del gruppo sulla base delle \u201ccondizioni e dei prezzi che sarebbero stati pattuiti &#8230; in condizioni libera concorrenza e in circostanze comparabili\u201d e quindi da qualunque operazione infragruppo, ma ha anche incaricato il Ministro dell\u2019Economia e Finanze di determinare con proprio decreto le Linee Guida per la sua applicazione ed il Ministro con l\u2019art. 2 del Decreto 14 maggio 2018 (\u201cDecreto TP\u201d) ha definito come operazione controllata \u201cqualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell\u2019effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia il comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R., costituendo una disposizione tributaria sostanziale relativa ad un tributo periodico e non recando una decorrenza espressa, sembra applicabile in <em>malam partem<\/em> dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore ai sensi del comma 1 dell\u2019art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente e, quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l\u2019anno solare, dal periodo d\u2019imposta 2018<a href=\"#_ftn9\">[9]<\/a>. Da ci\u00f2 ne consegue che, secondo tali nuove disposizioni soltanto con effetto da tale periodo d\u2019imposta possono essere rideterminati i componenti di reddito derivanti dalle operazioni infragruppo diverse dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi non solo se siano contrattualizzate o non contrattualizzate, ma anche se la loro reale sostanza economica sia divergente dalla loro contrattualizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, \u00e8 da escludere che il nuovo comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. possa essere invocato anche per disconoscere operazioni giuridicamente valide, ma prive della relativa sostanza economica che comportino la tassazione di minori utili non solo perch\u00e9 la predetta disposizione continua ad accordare all\u2019A.F. esclusivamente il potere di rideterminare i componenti di reddito delle operazioni infragruppo e non anche quello di disconoscerle, ma anche perch\u00e9 \u00e8 l\u2019art. 10-<em>bis<\/em> dello Statuto dei diritti del contribuente che le accorda un tale potere, dietro specifiche garanzie procedimentali, sancite a pena di nullit\u00e0. Pertanto devono ritenersi contestabili in forza del nuovo comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. le operazioni che presentino una sostanza economica divergente dalla loro contrattualizzazione, anche se diverse dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi, mentre con l\u2019art. 10-<em>bis<\/em> dello Statuto del contribuente le operazioni che siano prive di sostanza economica in quanto non siano \u201cidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali\u201d o presentino una sostanza economica totalmente divergente dalla loro contrattualizzazione poich\u00e9 non vi sia \u201ccoerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme\u201d e non siano giustificate da \u201cvalide ragioni extrafiscali\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 77%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>SOLUZIONI OPERATIVE<\/strong><br><strong>Operazioni prive della sostanza economica che comportano la tassazione di minori utili<\/strong><br>\u00c8 da escludere che il comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. possa essere invocato per disconoscere operazioni giuridicamente valide, ma prive della relativa sostanza economica, che comportino la tassazione di minori utili, non solo perch\u00e9 la predetta disposizione continua ad accordare all\u2019Amministrazione finanziaria esclusivamente il potere di rideterminare i componenti di reddito delle operazioni infragruppo e non anche quello di disconoscerle, ma anche perch\u00e9 \u00e8 l\u2019art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente che le accorda un tale potere, dietro specifiche garanzie procedimentali, sancite a pena di nullit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La compatibilit\u00e0 unionale delle norme nazionali sui prezzi di\ntrasferimento come strumento di prevenzione dell\u2019abuso<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019attuale orientamento della Cassazione non sembra del tutto in linea con il diritto unionale posto che le norme nazionali sui prezzi di trasferimento, qualora comportino una restrizione delle libert\u00e0 fondamentali per essere applicabili alle sole operazioni concluse da societ\u00e0 di uno Stato membro con societ\u00e0 di altri Stati e non anche alle operazioni concluse fra societ\u00e0 dello stesso Stato membro, sono compatibili con tali libert\u00e0 se abbiano per scopo la prevenzione dell\u2019abuso e la ripartizione equilibrata del potere impositivo fra gli Stati e consentano quindi alle imprese di fornire la prova che i prezzi di tali operazioni rispondono a valide ragioni commerciali. <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, secondo la CGUE gli Stati membri hanno competenza esclusiva nella materia delle imposte sui redditi, ma devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto unionale<a href=\"#_ftn10\">[10]<\/a>. Pertanto anche le disposizioni in materia di imposte dirette che riservano un trattamento fiscale deteriore alle societ\u00e0 di uno Stato membro che detengano partecipazioni di controllo di societ\u00e0 di altri Stati membri rispetto a quello riservato a societ\u00e0 che le detengano in societ\u00e0 del medesimo Stato membro possono dar luogo a restrizioni alla libert\u00e0 di stabilimento sancita dagli artt. 49 e 54 del TFUE e cio\u00e8 alla libert\u00e0 di stabilire in altri Stati membri societ\u00e0 soggette alla propria sicura e determinante influenza (\u201ccontrollo\u201d) in quanto potrebbero scoraggiarle ad acquisire, costituire o detenere una societ\u00e0 in un altro Stato membro<a href=\"#_ftn11\">[11]<\/a>. Tuttavia tali restrizioni possono risultare giustificabili se concernono \u201cspecificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate a eludere la normativa dello Stato membro interessato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, la CGUE ha gi\u00e0 da tempo chiarito che possono dar luogo ad una restrizione della libert\u00e0 di stabilimento non solo le norme di contrasto della sottocapitalizzazione<a href=\"#_ftn12\">[12]<\/a>, ma anche quelle sui prezzi di trasferimento<a href=\"#_ftn13\">[13]<\/a>, ove si applichino alle sole operazioni concluse da societ\u00e0 di uno Stato membro con societ\u00e0 controllate di altri Stati membri e non anche a quelle concluse con societ\u00e0 controllate dello stesso Stato membro.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il caso oggetto di tale sentenza riguardava una <em>holding<\/em> residente in Belgio che, avendo concesso un finanziamento gratuito ad una societ\u00e0 residente in Francia in cui deteneva una partecipazione del 65%, aveva subito una contestazione dell\u2019A.F. belga con cui erano stati inclusi nel suo imponibile gli interessi non contabilizzati. In tal caso la CGUE, dopo aver rilevato che la normativa belga imponeva di riprendere a tassazione le prestazioni gratuite fornite da societ\u00e0 residenti in Belgio a societ\u00e0 non residenti, mentre non prevedeva analogo obbligo per quelle fornite a societ\u00e0 residenti, ha rilevato che le societ\u00e0 partecipate non residenti erano soggette ad un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per le societ\u00e0 partecipate residenti. Pertanto il giudice unionale ha concluso che tale normativa d\u00e0 luogo ad una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento in quanto una societ\u00e0 belga \u00e8 disincentivata ad insediare una societ\u00e0 in un altro Stato membro ed una societ\u00e0 di un altro Stato membro \u00e8 disincentivata ad insediare una societ\u00e0 in Belgio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia la CGUE ha ritenuto che una normativa che, come quella sui prezzi di trasferimento, sia volta a colpire \u201ccostruzioni di puro artificio, prive di effettivit\u00e0 economica e create allo scopo di eludere l\u2019imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attivit\u00e0 svolte nel territorio nazionale\u201d<a href=\"#_ftn14\">[14]<\/a>, secondo quanto allegato dal Belgio, \u201cpu\u00f2 &#8230; considerarsi giustificata dall\u2019obiettivo di prevenire l\u2019elusione fiscale considerato congiuntamente a quello della tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 la CGUE ha ritenuto che tale normativa, essendo volta a stabilire sulla base di elementi oggettivi \u201cse una transazione consista in una costruzione di puro artificio a soli fini fiscali\u201d, risulta proporzionata rispetto ai due obiettivi cos\u00ec individuati soltanto se, nel caso in cui un\u2019operazione non risponda a condizioni di libera concorrenza, \u201cil contribuente sia messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione sia stata conclusa\u201d<a href=\"#_ftn15\">[15]<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 79%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>LA GIURISPRUDENZA UE<\/strong><br><strong>Prevenzione dell\u2019elusione fiscale e ripartizione del potere impositivo tra Stati membri<\/strong><br>La Corte di Giustizia ha ritenuto che una normativa che, come quella sui prezzi di trasferimento, sia volta a colpire costruzioni di puro artificio, prive di effettivit\u00e0 economica e create allo scopo di eludere l\u2019imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attivit\u00e0 svolte nel territorio nazionale, pu\u00f2 considerarsi giustificata dall\u2019obiettivo di prevenire l\u2019elusione fiscale considerato congiuntamente a quello della tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Senonch\u00e9 la Corte ha ritenuto che tale normativa, essendo volta a stabilire sulla base di elementi oggettivi se una transazione consista in una costruzione di puro artificio a soli fini fiscali, risulta proporzionata rispetto ai due obiettivi cos\u00ec individuati soltanto se, nel caso in cui un\u2019operazione non risponda a condizioni di libera concorrenza, il contribuente sia messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione sia stata conclusa.<\/p>\n\n\n\n<p>Di recente, la CGUE ha specificato che le ragioni commerciali che possono essere addotte per giustificare la conclusione di transazioni a prezzi non di mercato possono comprendere anche ragioni commerciali derivanti dalla posizione di socio della societ\u00e0 residente<a href=\"#_ftn16\">[16]<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il caso affrontato dalla CGUE riguardava una societ\u00e0 tedesca che controllava con una partecipazione del 100% due societ\u00e0 olandesi esercenti l\u2019attivit\u00e0 di distribuzione di articoli fai da te e di giardinaggio che possedevano un capitale sociale negativo e necessitavano di finanziamenti bancari per la costruzione di un supermercato. La societ\u00e0 controllante, per porre in grado le due societ\u00e0 controllate olandesi di ottenere i finanziamenti dalle banche, aveva emesso una lettera di <em>patronage<\/em> a loro favore con cui, fra l\u2019altro, si obbligava a fornire loro le risorse necessarie per il rimborso di tali finanziamenti, senza richiedere un corrispettivo. Pertanto, l\u2019A.F. tedesca aveva ripreso a tassazione a carico della societ\u00e0 controllante tedesca il corrispettivo di tale garanzia gratuita.<\/p>\n\n\n\n<p>La CGUE, dopo aver riconosciuto che le norme sui prezzi di trasferimento tedesche sono giustificate dall\u2019obiettivo di garantire un\u2019equilibrata ripartizione del potere impositivo fra gli Stati, secondo quanto sostenuto dalla Germania, ha statuito che tale normativa, essendo volta a stabilire sulla base di elementi oggettivi \u201cse una transazione consista in una transazione di puro artificio ai fini fiscali\u201d, sia proporzionata, oltre che ad un tale obiettivo, anche a quello di prevenzione dell\u2019abuso soltanto qualora consenta al contribuente di provare che le operazioni sono state concordate per ragioni commerciali e che tali ragioni possono anche essere relative alla posizione del socio della societ\u00e0 non residente. Ed infatti, secondo il giudice unionale, nel caso in cui una societ\u00e0 controllata per sviluppare la propria attivit\u00e0 abbia bisogno di un apporto di capitale per difetto di sufficienti risorse finanziarie proprie, ragioni commerciali possono giustificare l\u2019esecuzione di tale apporto da parte della societ\u00e0 controllante a condizioni non di mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene la CGUE si sia fino ad oggi occupata solo di operazioni finanziarie poste in essere a favore di societ\u00e0 controllate di altri Stati membri, analoghe conclusioni sembrano valide anche per le operazioni commerciali concluse con le predette societ\u00e0 per il fatto che anche la sottoposizione di tali operazioni ad un regime deteriore rispetto a quello riservato alle operazioni commerciali concluse fra societ\u00e0 dello stesso Stato membro pu\u00f2 comportare una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento che \u00e8 giustificabile se abbia per obiettivo la prevenzione dell\u2019abuso e la equa ripartizione del potere impositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ricostruito l\u2019orientamento della CGUE sulle norme sui prezzi di trasferimento, va subito rilevato come, alla stregua di tale orientamento, anche il nuovo comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. pu\u00f2 legittimare una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento per il fatto che prevede l\u2019obbligo di determinare a condizioni di libera concorrenza le sole operazioni concluse da societ\u00e0 residenti con societ\u00e0 controllate non residenti e non anche quelle concluse con societ\u00e0 controllate residenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto tale disposizione, pur nella sua attuale formulazione, considera soggette alle norme sui prezzi di trasferimento le operazioni concluse da societ\u00e0 controllanti residenti con le proprie controllate non residenti. Il Decreto TP qualifica infatti come \u201cimprese associate\u201d le imprese che detengono partecipazioni rappresentative non solo di una percentuale di partecipazione al capitale o agli utili superiore al 50%, ma anche di una percentuale di diritti di voto superiore al 50% o che esercitano un\u2019influenza dominante sulla gestione di altre imprese sulla base di vincoli azionari o contrattuali.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, il comma 2 dell\u2019art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 esclude l\u2019applicabilit\u00e0 delle norme sui prezzi di trasferimento alle operazioni concluse fra societ\u00e0 residenti dello stesso gruppo, ove stabilisce che \u201cla disposizione di cui all\u2019art. 110, comma 7, del T.U.I.R. si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato\u201d<a href=\"#_ftn17\">[17]<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche la restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento derivante dal comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. pu\u00f2 essere considerata compatibile con tale libert\u00e0, soltanto se sia proporzionata rispetto agli obiettivi di prevenzione dell\u2019abuso e di ripartizione equilibrata del potere impositivo. Pertanto le rettifiche dei prezzi di trasferimento sono legittime soltanto se sono volte a prevenire operazioni che costituiscano costruzioni di puro artificio in quanto siano concluse a condizioni non di libera concorrenza e non siano giustificate da valide ragioni commerciali<a href=\"#_ftn18\">[18]<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 76%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>SOLUZIONI OPERATIVE<\/strong><br><strong>Rettifiche dei prezzi di trasferimento e restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento<\/strong><br>La restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento derivante dal comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. pu\u00f2 essere considerata compatibile con tale libert\u00e0, soltanto se sia proporzionata rispetto agli obiettivi di prevenzione dell\u2019abuso e di ripartizione equilibrata del potere impositivo. Pertanto le rettifiche dei prezzi di trasferimento sono legittime soltanto se sono volte a prevenire operazioni che costituiscano costruzioni di puro artificio in quanto siano concluse a condizioni non di libera concorrenza e non siano giustificate da valide ragioni commerciali.<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni in materia di imposte dirette che riservano un trattamento fiscale deteriore alle societ\u00e0 di uno Stato membro titolari di partecipazioni non di controllo di societ\u00e0 di Stati membri o di partecipazioni di qualunque entit\u00e0 in societ\u00e0 di Stati terzi rispetto a quello applicabile alle societ\u00e0 titolari di tali partecipazioni in societ\u00e0 del medesimo Stato membro non possono dar luogo ad una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento in quanto tale libert\u00e0 pu\u00f2 essere invocata solo per le partecipazioni di controllo possedute in societ\u00e0 di altri Stati membri<a href=\"#_ftn19\">[19]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia tali disposizioni possono dar luogo ad una restrizione alla libert\u00e0 di movimento dei capitali di cui all\u2019art. 63 del TFUE in quanto tale libert\u00e0 pu\u00f2 essere invocata per contestare le disposizioni che non abbiano esclusivamente ad oggetto partecipazioni di controllo in societ\u00e0 di altri Stati membri<a href=\"#_ftn20\">[20]<\/a>, limitatamente alle sole partecipazioni non di controllo, mentre, per le disposizioni che non abbiano esclusivamente ad oggetto partecipazioni di controllo in societ\u00e0 residenti in Stati terzi, per tutte le partecipazioni<a href=\"#_ftn21\">[21]<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p>Le restrizioni ai movimenti di capitali che implichino \u201cinvestimenti diretti\u201d e cio\u00e8 investimenti che consentano di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti con l\u2019impresa beneficiaria dell\u2019investimento<a href=\"#_ftn22\">[22]<\/a> sono illegittime soltanto se sono state introdotte dopo il 31 dicembre 1993 in quanto l\u2019art. 64 del TFUE fa salve le restrizioni cos\u00ec individuate gi\u00e0 esistenti a tale data. Pertanto le disposizioni introdotte dal 1\u00b0 gennaio 1994 che riservano un trattamento fiscale deteriore alle societ\u00e0 di uno Stato membro titolari di partecipazioni che consentano di partecipare alla gestione di societ\u00e0 di Stati membri ovvero alla gestione o controllo di societ\u00e0 di Stati terzi possono dar luogo a restrizioni incompatibili con tale libert\u00e0<a href=\"#_ftn23\">[23]<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, pure tali restrizioni sono ammissibili se sono giustificate dall\u2019obiettivo di garantire un\u2019equilibrata ripartizione del potere impositivo e di prevenire l\u2019elusione o l\u2019evasione fiscale. Anche in questo caso una siffatta giustificazione ricorre allorch\u00e9 sia riservato un trattamento fiscale deteriore a costruzioni di puro artificio, prive di effettivit\u00e0 economica, create con lo scopo di eludere l\u2019imposta normalmente dovuta sugli utili<a href=\"#_ftn24\">[24]<\/a>. Possono dar luogo a tali costruzioni, oltre alle operazioni di sottocapitalizzazione<a href=\"#_ftn25\">[25]<\/a>, anche tutte le operazioni aventi come uno degli obiettivi principali il \u201ctrasferimento artificioso degli utili generati da attivit\u00e0 svolte sul territorio di uno Stato membro verso Paesi terzi a basso livello di imposizione\u201d<a href=\"#_ftn26\">[26]<\/a>. Pertanto, anche la conclusione di operazioni a condizioni difformi da quelli di libera concorrenza pu\u00f2 dar luogo ad una costruzione di puro artificio e pu\u00f2 quindi giustificare una restrizione della libert\u00e0 di movimento dei capitali.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, anche in questo caso, perch\u00e9 tale restrizione sia proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, lo Stato membro di residenza ha l\u2019obbligo di ammettere il contribuente a provare che l\u2019operazione \u00e8 stata posta in essere per valide ragioni commerciali<a href=\"#_ftn27\">[27]<\/a>. Nel caso in cui sia invocata la libert\u00e0 di movimento dei capitali tale obbligo pu\u00f2 ritenersi sussistente soltanto se lo Stato membro in cui risiede la societ\u00e0 partecipante sia messo in grado di verificare la sussistenza delle ragioni commerciali addotte da tale societ\u00e0<a href=\"#_ftn28\">[28]<\/a>. Di conseguenza, \u00e8 necessario che il predetto Stato membro abbia concluso con lo Stato terzo di residenza della societ\u00e0 partecipata un accordo per lo scambio di informazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, anche il nuovo comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. pu\u00f2 dar luogo ad una disparit\u00e0 di trattamento nei confronti delle societ\u00e0 residenti che detengono partecipazioni non di controllo in societ\u00e0 di altri Stati membri o partecipazioni che assicurino il controllo o l\u2019influenza sulla gestione di societ\u00e0 di Stati terzi, laddove ha posto a carico di tali societ\u00e0 con effetto dal periodo d\u2019imposta 2018 l\u2019obbligo di valutare a valore di mercato anche le operazioni diverse dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi concluse con societ\u00e0 non residenti, sebbene non sia previsto analogo obbligo per le medesime operazioni concluse con societ\u00e0 residenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia tale disparit\u00e0 di trattamento potrebbe comportare una restrizione incompatibile con la libert\u00e0 di movimento dei capitali qualora la predetta disposizione non possa ritenersi applicabile esclusivamente alle partecipazioni di controllo posto che, come si \u00e8 visto, il Decreto TP ne ha da ultimo esteso l\u2019applicabilit\u00e0 anche ad operazioni concluse con societ\u00e0 in cui \u00e8 detenuta una percentuale di partecipazione agli utili o al capitale superiore al 50%, indipendentemente dalla titolarit\u00e0 di diritti di voto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 81%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PROBLEMA APERTO<\/strong><br><strong>Disparit\u00e0 di trattamento nei confronti delle societ\u00e0 residenti<\/strong><br>Il comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. pu\u00f2 dar luogo ad una disparit\u00e0 di trattamento nei confronti delle societ\u00e0 residenti che detengono partecipazioni non di controllo in societ\u00e0 di altri Stati membri o partecipazioni che assicurino il controllo o l\u2019influenza sulla gestione di societ\u00e0 di Stati terzi, laddove ha posto a carico di tali societ\u00e0 con effetto dal periodo d\u2019imposta 2018 l\u2019obbligo di valutare a valore di mercato anche le operazioni diverse dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi concluse con societ\u00e0 non residenti, sebbene non sia previsto analogo obbligo per le medesime operazioni concluse con societ\u00e0 residenti. Tuttavia tale disparit\u00e0 di trattamento potrebbe comportare una restrizione incompatibile con la libert\u00e0 di movimento dei capitali qualora la predetta disposizione non possa ritenersi applicabile esclusivamente alle partecipazioni di controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 \u00e8 dubbio che in tal caso sia integrato tale presupposto in quanto la CGUE lo ha negato per le disposizioni che si applicano a partecipazioni superiori al 25%<a href=\"#_ftn29\">[29]<\/a> o alle relazioni infragruppo<a href=\"#_ftn30\">[30]<\/a>. Pertanto, allo stato rimane controverso se le societ\u00e0 residenti possano opporsi alle rettifiche dei prezzi delle operazioni con societ\u00e0 controllate residenti in Stati terzi eseguite in base alle norme nazionali, provando che tali prezzi rispondono a valide ragioni commerciali.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Per tutte Cass. 17 luglio 2015, n. 15005.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Cass. 16 gennaio 2019, n. 898. Tuttavia Cass. 30 luglio 2020, n.16366 ha sostenuto che l\u2019art. 9 del T.U.I.R. imporrebbe il riferimento al valore normale per le operazioni concluse infragruppo fra societ\u00e0 residenti e risulterebbe configurabile come una clausola antielusiva costituente esplicazione del divieto di abuso del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Per tutte Cass. 21 giugno 2019, n. 16687.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> Cass. 21 luglio 2015, n. 15282.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> Cass. 6 settembre 2017, n. 20805.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a> Il Ministero delle Finanze nella C.M. 22 settembre 1980, n. 32 aveva espressamente precisato che la \u201cportata delle disposizioni in esame \u00e8 limitata al campo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\">[8]<\/a> Capitolo IX \u201cAspetti relativi ai prezzi di trasferimento nell\u2019ambito delle riorganizzazioni aziendali\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\">[9]<\/a> Cass. 28 giugno 2019, n.17512 ha escluso l\u2019efficacia retroattiva del nuovo comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\">[10]<\/a> CGE 16 luglio 1998, causa C-264\/96, ICI e 13 dicembre 2005, causa C-446\/03, Marks &amp; Spencer.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\">[11]<\/a> CGE 13 marzo 2007, causa C-524\/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\">[12]<\/a> Par. 63 The Thin Cap Group Litigation.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\">[13]<\/a> CGE 21 gennaio 2010, causa C-311\/08, SGI.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\">[14]<\/a> La CGE ritiene che le operazioni non di mercato sono come tali di puro artificio. Cfr. G. Escalar, \u201c<a href=\"https:\/\/escalar.it\/pubblicazioni\/per-una-rilettura-critica-della-nozione-unionale-di-abuso-del-diritto-fiscale\/9214\/\">Per una rilettura critica della nozione di abuso del diritto fiscale<\/a>\u201d, in <em>Corr. Trib.<\/em>, n. 3\/2019, pag. 293. <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\">[15]<\/a> In questo senso per quanto attiene alle norme di contrasto della sottocapitalizzazione, par. 82 Test Claimants in The Thin Cap.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\">[16]<\/a> CGE 31 maggio 2018, causa C-382\/16, Hornbach Baumark AG.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref17\">[17]<\/a> Da\nultimo, la Cassazione nella sentenza n.16366 citata, pur avendo riconosciuto\nche l\u2019applicabilit\u00e0 del comma 7 dell\u2019art. 110 del T.U.I.R. alle operazioni infragruppo\ninterne \u00e8 esclusa dall\u2019art. 5 del D.Lgs. n.147, ha sostenuto che l\u2019art. 9 del T.U.I.R.\nsancirebbe un canone antielusivo che imporrebbe il riferimento per tali\noperazioni al valore normale con valenza di presunzione semplice e che sarebbe\nespressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Senonch\u00e9, se\nla palese difformit\u00e0 dei corrispettivi dai valori di mercato pu\u00f2 integrare una\npresunzione semplice di occultamento di plusvalenze, ove sia comprovato\nl\u2019interesse a tale occultamento, quest\u2019ultima norma non sembra sancire un canone\nantielusivo non solo perch\u00e9 \u00e8 volta a definire la nozione di valore normale e\nnon a porre un obbligo di valutazione a valore normale delle operazioni (\u201c3.\nper valore normale \u2026 si intende\u2026 4. Il valore normale \u00e8 determinato\u2026), ma anche\nperch\u00e9 la normativa IRES prevede un tale obbligo soltanto nei casi da essa tassativamente\nindividuati ed il principio di prevalenza della sostanza sulla forma assume\nrilevanza fiscale in forza dell\u2019art. 2 del regolamento 1\u00b0 aprile 2009, n.48 ai\nsoli effetti della rappresentazione in bilancio dei componenti reddituali e\npatrimoniali. Comunque, una restrizione alla libert\u00e0 di stabilimento sarebbe del\npari configurabile se la rettifica dei prezzi di trasferimento fosse subordinata\nall\u2019esistenza di un abuso per le operazioni infragruppo interne e non anche per\nquelle transnazionali.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref18\">[18]<\/a> In questo senso anche Cass. 19 dicembre 2014, n. 27087.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref19\">[19]<\/a> Par. 33 CGE 19 luglio 2012, causa C-31\/11, Scheunemann; par. 17 CGE 3 ottobre 2013, causa C-282\/12, Itelcar.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref20\">[20]<\/a> CGE 13 marzo 2014, causa C-375\/12, Bouanich. <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref21\">[21]<\/a> Par. 18 Itelcar, par. 27 CGE 10 aprile 2014, causa C-190\/12, Emerging Markets, par. 39 CGE 11 settembre 2014, causa C-47\/12, Kronos e par. 37 CGE 20 settembre 2018, causa C-685\/16, EV.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref22\">[22]<\/a> Par. 181 CGE 12 dicembre 2006, Test Claimant FII, causa C-446\/04 e par. 67 EV.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref23\">[23]<\/a> Par. 182 Test Claimant FII e par. 68 EV. <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref24\">[24]<\/a> Par. 45 EV.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref25\">[25]<\/a> Par. 35 Itelcar.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref26\">[26]<\/a> CGE 26 febbraio 2019, causa C-135\/2017, X Gmbh.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref27\">[27]<\/a> Par. 87-88 X Gmbh. <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref28\">[28]<\/a> Par. 91 e ss. X Gmbh.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref29\">[29]<\/a> Par. 25 e ss. Scheunemann.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref30\">[30]<\/a> Par. 33 Thin Cap.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Escalar-transfer-pricing.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Escalar-transfer-pricing.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. Trib. 10\/2020, p. 861 e segg. La natura delle norme sui prezzi di trasferimento \u00e8 stata sempre dibattuta fra le opposte configurazioni di strumento attuativo del principio di libera concorrenza e di strumento di prevenzione dell\u2019abuso. Tuttavia, la prima di tali due configurazioni \u00e8 stata messa in crisi non solo dall\u2019OCSE, estendendo l\u2019applicazione delle&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":8804,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[117,45,61,51,116],"class_list":["post-10186","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pubblicazioni","tag-110-tuir","tag-abuso-del-diritto","tag-cgue","tag-ocse","tag-transfer-pricing"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali &#8211; Escalar e Associati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le societ\u00e0 residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni possono opporsi provando che i prezzi di tali operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali &#8211; Escalar e Associati\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Le societ\u00e0 residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni possono opporsi provando che i prezzi di tali operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Escalar e Associati\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/escalareassociati\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-09-28T10:05:02+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-09-20T07:51:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1078\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"720\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Gabriele Escalar\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Gabriele Escalar\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"30 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Gabriele Escalar\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e\"},\"headline\":\"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali\",\"datePublished\":\"2020-09-28T10:05:02+00:00\",\"dateModified\":\"2023-09-20T07:51:57+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/\"},\"wordCount\":5693,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"keywords\":[\"110 TUIR\",\"abuso del diritto\",\"cgue\",\"ocse\",\"transfer pricing\"],\"articleSection\":[\"Le Pubblicazioni\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/\",\"name\":\"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali &#8211; Escalar e Associati\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"datePublished\":\"2020-09-28T10:05:02+00:00\",\"dateModified\":\"2023-09-20T07:51:57+00:00\",\"description\":\"Le societ\u00e0 residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni possono opporsi provando che i prezzi di tali operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"width\":1078,\"height\":720},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\\\/10186\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/\",\"name\":\"Escalar e Associati\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#organization\",\"name\":\"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/03\\\/logo-big.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/03\\\/logo-big.png\",\"width\":1592,\"height\":655,\"caption\":\"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/escalareassociati\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/escalar-e-associati\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e\",\"name\":\"Gabriele Escalar\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Gabriele Escalar\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/escalar.it\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali &#8211; Escalar e Associati","description":"Le societ\u00e0 residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni possono opporsi provando che i prezzi di tali operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali &#8211; Escalar e Associati","og_description":"Le societ\u00e0 residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni possono opporsi provando che i prezzi di tali operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.","og_url":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/","og_site_name":"Escalar e Associati","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/escalareassociati\/","article_published_time":"2020-09-28T10:05:02+00:00","article_modified_time":"2023-09-20T07:51:57+00:00","og_image":[{"width":1078,"height":720,"url":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Gabriele Escalar","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Gabriele Escalar","Est. reading time":"30 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/"},"author":{"name":"Gabriele Escalar","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/person\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e"},"headline":"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali","datePublished":"2020-09-28T10:05:02+00:00","dateModified":"2023-09-20T07:51:57+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/"},"wordCount":5693,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","keywords":["110 TUIR","abuso del diritto","cgue","ocse","transfer pricing"],"articleSection":["Le Pubblicazioni"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/","url":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/","name":"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali &#8211; Escalar e Associati","isPartOf":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","datePublished":"2020-09-28T10:05:02+00:00","dateModified":"2023-09-20T07:51:57+00:00","description":"Le societ\u00e0 residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni possono opporsi provando che i prezzi di tali operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#primaryimage","url":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","contentUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","width":1078,"height":720},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/rettifiche-dei-prezzi-di-trasferimento-contrasto-dellabuso-ed-esimente-delle-valide-ragioni-commerciali\/10186\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/escalar.it\/en\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell\u2019abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#website","url":"https:\/\/escalar.it\/en\/","name":"Escalar e Associati","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/escalar.it\/en\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#organization","name":"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario","url":"https:\/\/escalar.it\/en\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/logo-big.png","contentUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/logo-big.png","width":1592,"height":655,"caption":"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario"},"image":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/escalareassociati\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/escalar-e-associati\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/person\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e","name":"Gabriele Escalar","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g","caption":"Gabriele Escalar"},"sameAs":["http:\/\/escalar.it"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10186"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10186\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11426,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10186\/revisions\/11426"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}