{"id":10066,"date":"2020-04-24T19:12:12","date_gmt":"2020-04-24T18:12:12","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=10066"},"modified":"2020-04-24T19:22:08","modified_gmt":"2020-04-24T18:22:08","slug":"le-sospensioni-dei-termini-processuali-e-dei-termini-di-versamento-di-somme-dovute-sulla-base-di-atti-impositivi-o-delle-relative-sentenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/comunicazioni\/le-sospensioni-dei-termini-processuali-e-dei-termini-di-versamento-di-somme-dovute-sulla-base-di-atti-impositivi-o-delle-relative-sentenze\/10066\/","title":{"rendered":"Le sospensioni dei termini processuali e dei termini di versamento di somme dovute sulla base di atti impositivi o delle relative sentenze"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p style=\"text-align:center\"><strong>Comunicazione Escalar e Associati n.1\/2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. La sospensione dei termini processuali relativi ai giudizi tributari instaurati o da instaurare anche davanti alla Corte di Cassazione <\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Sono stati sospesi dal 9\nmarzo 2020 all\u201911 maggio 2020 e quindi per 64 giorni i termini per la\nproposizione di ricorsi e di altri atti introduttivi di giudizi tributari, anche\ndi riassunzione, di impugnazioni, anche per revocazione, di sentenze delle Commissioni\nTributarie o della Cassazione e per il compimento di qualunque atto dei\npredetti procedimenti e, quindi, anche dei depositi di atti introduttivi, controdeduzioni,\ndocumenti, memorie ed istanze. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il combinato disposto dei commi 2 e 21 dell\u2019art.\n83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in corso di conversione presso la\nCamera dei Deputati (\u201cd.l. n. 18\u201d) ha infatti stabilito che \u201c<em>dal 9 marzo\n2020 al 15 aprile 2020<\/em> <em>\u00e8 sospeso il decorso dei termini per il\ncompimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e\u201d <\/em>tributari. Inoltre,\nlo stesso comma 2 ha chiarito che fra i termini per il compimento degli atti\ndei procedimenti civili e tributari sospesi rientrano anche i termini \u201c<em>per\nla proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti\nesecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali<\/em>\u201d, ivi\ncompresi \u201c<em>i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle\nCommissioni tributarie e il termine di cui all&#8217;articolo 17-bis, comma 2 del\ndecreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546<\/em>\u201d previsto per i ricorsi con\nmediazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, il comma 1 dell\u2019art. 36 del\ndecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in corso di conversione presso il\nParlamento, ha spostato il termine finale della sospensione disposta dal comma\n2 dell\u2019art. 83 del d.l. n. 18 dalla data del 15 aprile 2020 alla data dell\u201911\nmaggio 2020, stabilendo che \u201c<em>il termine del 15 aprile 2020 previsto\ndall&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 \u00e8\nprorogato all&#8217;11 maggio 2020<\/em>\u201d e che \u201c<em>il termine iniziale del periodo\nprevisto dal comma 6 del predetto articolo \u00e8 fissato al 12 maggio 2020\u201d<\/em>,\nspecificando che \u201c<em>le disposizioni del presente articolo si applicano, in\nquanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell&#8217;articolo 83\ndel decreto-legge n. 18 del 2020<\/em>\u201d. Pertanto, il nuovo termine di applica\nanche ai \u201c<em>procedimenti relativi alle commissioni tributarie<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ha sottolineato nella\nrelazione illustrativa del d.l. n. 18 che la sospensione dei termini ha portata\ngeneralizzata e si estende a qualsiasi termine processuale.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, nella predetta relazione\n\u00e8 chiarito che il riferimento ai \u201c<em>procedimenti civili e penali<\/em>\u201d, senza\nalcuna menzione della loro pendenza ha la funzione di \u201c<em>estendere la\nprevisione originaria\u201d <\/em>contenuta nel decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11,\nrendendo<em> \u201cevidente l\u2019amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve\navere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli\nprocedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza<\/em>\u201d. Ed infatti \u201c<em>si\n\u00e8 dovuto constatare \u2026 in relazione alla previsione originaria di cui\nall\u2019articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di\ndubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto\ndella previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all\u2019evidente\ndato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere\ntutte le attivit\u00e0 processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di\ncontatto personale che favoriscono i propagarsi dell\u2019epidemia \u2026 e di\nneutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attivit\u00e0\nprocessuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei\ndiritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto \u201c<em>con riguardo alla\n\u2018pendenza\u2019 dei giudizi \u2013 che aveva indotto in alcuni il dubbio circa \u2026\nl\u2019estensione della sospensione al termine per la proposizione dell\u2019impugnazione\ndelle sentenze \u2013 si \u00e8 ritenuto di riformulare la previsione, si d\u00e0 eliminare\nogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione\nanche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia\nprevisto un termine<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, la stessa Corte di Cassazione\nnella relazione sulle disposizioni introdotte con d.l. n. 18\/2020 pubblicata il\n1\u00b0 aprile 2020 ha interpretato in senso ampio la sospensione disposta dal comma\n2 dell\u2019art. 83 di tale d.l. Ed infatti la Suprema Corte ha sottolineato che \u201c<em>la\nsospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali,\ncompresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo\n(atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di\nimpugnazione (appello o ricorso per cassazione)<\/em>\u201d, confermando \u201c<em>l\u2019orientamento\ndella S.C. a tenore del quale la nozione di \u2018termine processuale\u2019, secondo\nun\u2019interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio\nimmanente nel nostro ordinamento, non pu\u00f2 ritenersi limitata all\u2019ambito del\ncompimento degli atti successivi all&#8217;introduzione del processo, dovendo invece\nestendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato,\npurch\u00e9 la proposizione della domanda costituisca l\u2019unico rimedio per la tutela\ndel diritto che si assume leso<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene alle modalit\u00e0 di\ncomputo dei nuovi termini processuali l\u2019espressa previsione della \u201c<em>sospensione<\/em>\u201d\ndel \u201c<em>decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale<\/em>\u201d\ncomporta che il decorso dei termini che hanno iniziato a decorrere prima della\ndata del 9 marzo 2020 rimarr\u00e0 sospeso da quest\u2019ultima data fino alla data\ndell\u201911 maggio 2020 e quindi per 64 giorni e riprender\u00e0 a decorrere soltanto\ndal 12 maggio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tuttavia per i termini\nche sarebbero iniziati a decorrere dal 9 marzo all\u201911 maggio 2020\nl\u2019inizio del loro decorso \u00e8 differito alla fine di detto periodo e quindi alla\ndata del 12 maggio 2020. Pertanto la sospensione potr\u00e0 avere una durata\nvariabile da un massimo di 64 giorni ad un minimo di 1 giorno. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente in tal caso per il computo di\ntali termini occorrer\u00e0 partire dal 12 maggio 2020 in quanto la Corte di\nCassazione ha ritenuto non applicabile il principio <em>dies a quo non\ncomputatur in termine<\/em> per quanto attiene alla sospensione feriale dei\ntermini. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>In ogni caso, per tutto\nil periodo di durata della sospensione potranno continuare ad essere compiuti\ntutti gli atti processuali poich\u00e9 tali atti sono validi, anche se sono posti in\nessere nel corso del periodo di efficacia della sospensione. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso si \u00e8 espressa anche la\nCorte di Cassazione nella relazione sulle disposizioni del d.l. n. 18\/2020\npubblicata il 1\u00b0 aprile 2020, laddove ha chiarito che il modello adottato dal\nlegislatore all\u2019art. 83 \u201c<em>richiama all\u2019evidenza la disciplina della cd.\n\u2018sospensione feriale\u2019, contenuta nell\u2019art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12<\/em>\u201d\ne non d\u00e0 luogo alla \u201c<em>sospensione dei processi, sicch\u00e9 non si applica l\u2019art.\n298, primo comma, c.p.c., a tenore del quale \u00abdurante la sospensione non\npossono essere compiuti atti del procedimento\u00bb<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tuttavia gli atti\nprocessuali potranno essere eseguiti soltanto con modalit\u00e0 telematica. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, se da un lato il Direttore\nGenerale delle Finanze con la determinazione n. 6121 del 25 marzo 2020 ha interdetto\nl\u2019accesso al pubblico presso le commissioni tributarie, dall\u2019altro il Primo\nPresidente della Corte di Cassazione con il Provvedimento del 25 marzo 2020 ha\ndisposto che \u201c<em>l\u2019accesso ai servizi \u2026 potr\u00e0 riguardare soltanto i\nprocedimenti non sospesi ai sensi dell\u2019art. 83, comma 3, del decreto legge 17\nmarzo 2020, n. 18<\/em>\u201d e pertanto dal 26 marzo alla data del 15 aprile 2020 poi\ndifferita all\u201911 maggio 2020 tanto la Cancelleria Centrale Civile, quanto le\ncancellerie delle Sezioni Civili riceveranno \u201c<em>in deposito solo gli atti\nafferenti i procedimenti non sospesi<\/em>\u201d ai sensi della predetta norma.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il comma 1 dell\u2019art. 29 del\nd.l. n. 23\/2020 ha reso obbligatorio l\u2019utilizzo di modalit\u00e0 telematiche per il\ncompimento di tutti gli atti processuali e quindi anche per gli atti\nprocessuali che, essendo relativi a giudizi instaurati con modalit\u00e0 cartacea\nprima del 1\u00b0 luglio 2019, non era obbligatorio l\u2019utilizzo di modalit\u00e0\ntelematiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed infatti, tale disposizione ha\nstabilito che \u201c<em>gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i\nsoggetti iscritti nell&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15\ndicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si\nsono costituite in giudizio con modalit\u00e0 analogiche, sono tenute a notificare e\ndepositare gli atti successivi, nonch\u00e9 i provvedimenti giurisdizionali,\nesclusivamente con le modalit\u00e0 telematiche stabilite dal decreto del Ministro\ndell&#8217;economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi\ndecreti attuativi<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, nel corso dell\u2019esame\nparlamentare del d.l. n. 18\/2020 il Governo ha presentato un emendamento per\nconsentire il deposito in via telematica degli atti davanti alla Corte di\nCassazione fino al 30 giugno 2020.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La sospensione dei\ntermini disposta dal comma 2 dell\u2019art. 83 del d.l. n. 18\/2020 \u00e8 cumulabile con\nla sospensione di 90 giorni del termine per la presentazione del ricorso\nintroduttivo previsto dal comma 3 dell\u2019articolo 6 del d.lgs. n. 218\/1997 nel\ncaso in cui prima del 9 marzo 2020 sia stata presentata istanza di accertamento\ncon adesione e quindi tale termine decorra durante il periodo di sospensione\ndei termini. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 bens\u00ec vero che la Cassazione aveva\nescluso la cumulabilit\u00e0 della sospensione prevista dalla disposizione con la\nsospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, sebbene non vi fosse\nalcuna disposizione di legge che precludesse tale cumulo. Tuttavia, il comma 18\ndell\u2019art. 7-<em>quater<\/em> del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 ha stabilito\nin via di interpretazione autentica che <em>\u201ci termini di sospensione relativi\nalla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il\nperiodo di sospensione feriale dell&#8217;attivit\u00e0 giurisdizionale<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la <em>ratio<\/em> della\nsospensione disposta dal comma 2 dell\u2019art. 83 del d.l. n. 18\/2020 e la relativa\nrelazione illustrativa depongono chiaramente favore della cumulabilit\u00e0 delle\ndue sospensioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, in questo senso si \u00e8 espressa l\u2019Agenzia\ndelle Entrate nella circolare n. 6\/E del 23 marzo 2020, laddove ha rilevato che\n\u201c<em>nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal\ncontribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica\nanche la sospensione disciplinata dall\u2019articolo 83 del decreto<\/em>\u201d e cio\u00e8 \u201c<em>al\ntermine di impugnazione si applicano cumulativamente: &#8211; sia la sospensione del\ntermine di impugnazione \u00abper un periodo di novanta giorni dalla data di\npresentazione dell&#8217;istanza del contribuente\u00bb, prevista ordinariamente dal comma\n3 dell\u2019articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, &#8211; sia la sospensione prevista\ndall\u2019art. 83 del decreto\u201d<\/em> ed ha confermato tale conclusione anche nella\ncircolare n. 8\/E del 3 aprile 2020 ai paragrafi 2.7. e 2.8.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Infine, il comma 2\ndell\u2019art. 83 del d.l. n. 18\/2020 ha sospeso anche il decorso del termine di 90\ngiorni a cui \u00e8 subordinato il deposito del ricorso per mediazione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione ha infatti sospeso\nanche il termine previsto dal comma 2 dell\u2019art. 17-<em>bis<\/em> del d.lgs. n.\n546\/1992 secondo cui \u201c<em>per le controversie di valore non superiore a\ncinquantamila euro \u2026 il ricorso non \u00e8 procedibile fino alla scadenza del\ntermine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere\nconclusa la procedura di cui al presente articolo<\/em>\u201d. Pertanto, per i ricorsi\ngi\u00e0 notificati prima del 9 marzo 2020 il termine di 90 giorni per la conclusione\ndella procedura di mediazione deve essere cumulato al termine di 64 giorni di\nsospensione, mentre per i ricorsi notificati dopo il 9 marzo tale termine\ninizia a decorrere dal 12 maggio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>La sospensione del termine disposta dal\ncomma 2 dell\u2019art. 83 non dovrebbe invece riferirsi n\u00e9 al termine di\nprescrizione previsto dal comma 2 dell\u2019art. 21 del d.lgs. n. 546\/1992 per\nl\u2019impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi relativamente ad una istanza di\nrimborso, n\u00e9 per la presentazione dell\u2019atto introduttivo di un giudizio di\nottemperanza poich\u00e9 anche in tal caso non \u00e8 previsto un termine di decadenza\nprocessuale. <\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 sembra poter operare con riferimento\na tali ipotesi il comma 8 del medesimo art. 83. Ed infatti tale disposizione,\nprevedendo che, \u201c<em>per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai\ncommi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale \u00e8 sospesa\nla decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono\nessere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivit\u00e0 precluse\ndai provvedimenti medesimi<\/em>\u201d, sembra consentire la sospensione dei termini\ndi prescrizione per azionare un diritto solo nell\u2019ipotesi in cui per effetto\ndelle misure adottate risulta impossibile compiere l\u2019atto idoneo ad\ninterrompere il decorso del termine di prescrizione. <\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 in entrambi i casi non dovrebbe\nrisultare impossibile compiere attivit\u00e0 che implichino l\u2019esercizio del diritto\ndi credito del contribuente potendo essere non solo compiuti atti interruttivi\ndel decorso del termine di prescrizione ma potendo anche essere notificati e\ndepositati i relativi ricorsi essendo ad oggi pienamente operante il processo\ntributario telematico.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>2.\nIl rinvio delle udienze davanti alle Commissioni Tributarie e alla Corte di\nCassazione<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Il comma 1 dell\u2019art. 83\ndel d.l. n. 18 ha disposto il rinvio d\u2019ufficio delle udienze davanti alle\nCommissioni Tributarie e alla Cassazione gi\u00e0 fissate dal 9 marzo 2020 all\u201911 maggio\n2020 successivamente a quest\u2019ultima data.<\/strong><strong>\n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ed\ninfatti il combinato disposto del comma 1 e 21 dell\u2019art. 83 del decreto-legge\nn. 18 hanno statuito che \u201c<em>dal 9 marzo 2020 all\u201911 maggio 2020 le udienze dei\nprocedimenti civili e penali<\/em>\u201d e tributari \u201c<em>pendenti presso tutti gli\nuffici giudiziari sono rinviate d&#8217;ufficio a data successiva all\u201911 maggio 2020<\/em>\u201d.\n<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, le commissioni tributarie stanno\ndisponendo il rinvio delle udienze di trattazione dei ricorsi e degli appelli\ngi\u00e0 fissate a data da destinarsi o a nuovo ruolo. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Non \u00e8 chiaro se sono rinviate\nanche le camere di consiglio fissate dal 9 marzo 2020 all\u201911 maggio 2020 dalle Commissioni\ntributarie per la trattazione delle istanze di sospensione dell\u2019esecuzione\ndegli atti impositivi notificati al contribuente o delle sentenze pronunciate da\ntali commissioni. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ed infatti, l\u2019efficacia della\nsospensione prevista dal d.l. n. 18\/2020 risulta dubbia in quanto tra i casi\nprevisti dal comma 3 del predetto art. 83, nei quali le disposizioni di cui ai\ncommi 1 e 2 non operano, rientrano anche \u201c<em>i procedimenti di cui agli\narticoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile<\/em>\u201d, che disciplinano i\nprocedimenti cautelari per la sospensione dell\u2019esecuzione delle sentenze pronunciate\ndai giudici civili di primo grado e di appello, nonch\u00e9 \u201c<em>in genere, tutti i\nprocedimenti la cui ritardata trattazione pu\u00f2 produrre grave pregiudizio alle\nparti\u201d<\/em>. <\/p>\n\n\n\n<p>Applicando tale previsione, per quanto\ncompatibile, in materia tributaria si potrebbe ritenere che i procedimenti\ncautelari instaurati davanti alle commissioni tributarie non rientrino tra\nquelli per i quali sussiste l\u2019obbligo di rinvio d\u2019ufficio. Pertanto tali camere\ndi consiglio potrebbero essere confermate, pur con l\u2019adozione delle misure di\nsicurezza previste dai commi 5 e 7 dell\u2019art. 83.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia ad oggi le Commissioni Tributarie\nsembrano orientate a disporre il rinvio anche delle camere di consiglio fissate\nper la trattazione delle istanze di sospensione cautelare, avendo ricevuto\ncomunicazione di numerose ordinanze di rinvio. <\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, alcuni dei procedimenti\ncautelari gi\u00e0 instaurati potrebbero non ritenersi connotati da ragioni di\nparticolare urgenza in virt\u00f9 dell\u2019art. 68 del decreto-legge n. 18\/2020. Ed\ninfatti con tale disposizione \u00e8 stata disposta <em>con riferimento alle entrate\ntributarie e non tributarie\u201d la sospensione dei \u201ctermini dei versamenti,\nscadenti nel periodo dall&#8217;8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di\npagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonch\u00e9 dagli avvisi previsti\ndagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122<\/em>\u201d e che \u201c<em>i versamenti\noggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il\nmese successivo al termine del periodo di sospensione<\/em>\u201d e sono sospesi i\nversamenti dovuti in base \u201c<em>agli atti di cui all&#8217;articolo 9, commi da 3-bis a\n3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto\n14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonch\u00e9 agli atti di cui\nall&#8217;articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160<\/em>\u201d.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sempre il comma 2 dell\u2019art. 83 del d.l. n. 18\/2020 ha differito\nanche le udienze pubbliche fissate davanti alle Commissioni Tributarie dal 16\naprile 2020 fino al 3 giugno 2020 nel caso in cui la sospensione non\nconsentisse il rispetto del termine per il deposito di documenti o di memorie o\naltro adempimento processuale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In\nparticolare, tale disposizione ha stabilito che, in tal caso, se il termine \u201c<em>ricade\nin tutto o in parte nel periodo di sospensione, \u00e8 differita l&#8217;udienza o\nl&#8217;attivit\u00e0 da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto<\/em>\u201d. Pertanto\nil differimento \u00e8 accordato per le udienze pubbliche gi\u00e0 fissate fino alla\ndata del 1\u00b0 giugno 2020 davanti alle Commissioni Tributarie (poich\u00e9 l\u2019art.\n32 del d.lgs. n. 546\/1992 attribuisce un termine di 20 giorni liberi per il\ndeposito di documenti e 10 giorni liberi per il deposito di memorie).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per le udienze davanti\nalle commissioni tributarie gi\u00e0 fissate nel periodo che va dal 12 maggio\n2020 al 30 giugno 2020, il comma 6 dell\u2019art. 83 del d.l. n. 18\/2020 non ha\nprevisto un differimento d\u2019ufficio, ma ha lasciato ai capi degli uffici\ngiudiziari la facolt\u00e0 di decidere le misure organizzative da adottare.&nbsp; <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione stabilisce infatti che\n\u201c<em>i capi degli uffici giudiziari, sentiti l&#8217;autorit\u00e0 sanitaria regionale, per\nil tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio\ndell&#8217;ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative\nalla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto\ndelle indicazioni igienico-sanitarie fornite<\/em>\u201d dalle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sono state rinviate a\nnuovo ruolo le udienze pubbliche fissate davanti alla Corte di Cassazione fino\nalla data del 30 giugno 2020, nonch\u00e9 le camere di consiglio fissate fino al\n31 maggio 2020, con esclusione di talune di quelle fissate dall\u201911 maggio 2020\nfino al 31 maggio 2020. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il Primo Presidente\ndella Corte di Cassazione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo il 9 marzo scorso\ndi tutte le udienze e camere di consiglio civili fissate sino al 22 marzo e\nsuccessivamente con provvedimento del 13 marzo di tutte le udienze e camere di\nconsiglio civili fissate sino al 10 aprile.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il Primo Presidente della Corte\ndi Cassazione con decreto del 31 marzo 2020, ha stabilito che \u201c<em>tutte le\ncause fissate per la trattazione in udienza pubblica nel periodo fino al 30\ngiugno 2020 sono rinviate a nuovo ruolo per la data successiva al 30 giugno\n2020<\/em>\u201d e che \u201c<em>tutte le cause fissate per la trattazione in adunanza\ncamerale del periodo fino al 31 maggio 2020 sono rinviate a nuovo ruolo<\/em>\u201d, <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia lo stesso Primo Presidente ha\nstabilito che \u201c<em>dall\u201911 al 31 maggio 2020 le Sezioni Unite e le Sezioni\ncivili possono tenere una adunanza camerale per ciascuna sottosezione della\nSezione sesta, per la trattazione dei procedimenti gi\u00e0 fissati per i quali gli\navvisi alle parti siano stati comunicati o possano essere comunicati in tempi\ntali da consentire il rispetto dei termini concessi dalla legge alle parti<\/em>\u201d\ned che \u201c<em>la Quinta Sezione<\/em>\u201d terr\u00e0 la relativa adunanza \u201c<em>il terzo\nvenerd\u00ec del mese<\/em>\u201d, mentre nel successivo mese possono essere fissate due\nadunanze camerali e cinque per la Sezione Sesta.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>3.\nLa sospensione dei termini per il versamento delle somme dovute sulla base di\natti impositivi relativi ai tributi erariali, ai tributi locali, ai tributi doganali\ne alle entrate degli enti e delle relative sentenze<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Il comma 1 dell\u2019art. 68 del d.l. n. 18 ha sospeso dall\u20198\nmarzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini per il versamento delle somme dovute\nsulla base degli atti impositivi ivi indicati relativi alle imposte sui redditi,\nIRAP ed IVA, alle altre imposte indirette, ai tributi locali, ai tributi doganali\ne alle entrate degli enti. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In\nparticolare, tale disposizione ha statuito che \u201c<em>con riferimento alle entrate\ntributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti\nnel periodo dall&#8217;8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento\nemesse dagli agenti della riscossione, nonch\u00e9 dagli avvisi previsti dagli\narticoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122<\/em>\u201d e cio\u00e8 degli avvisi di\naccertamento esecutivi relativi alle imposte sui redditi, l\u2019IRAP e l\u2019IVA, nonch\u00e9\nalle somme dovute all\u2019INPS.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre,\nil comma 2 ha esteso \u201c<em>le disposizioni di cui al comma 1 \u2026 anche agli atti di\ncui all&#8217;articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,\nn. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44\u201d <\/em>e\ncio\u00e8 agli atti di accertamento doganalee<em> \u201calle ingiunzioni di cui al\nregio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonch\u00e9\nagli atti di cui all&#8217;articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.\n160<\/em>\u201d e cio\u00e8 agli atti relativi alle entrate patrimoniali degli enti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019art. 83 del d.l. n.\n18\/2020, sospendendo il termine per la presentazione del ricorso, ha sospeso\nanche il termine per il versamento delle imposte dovute sulla base degli avvisi\ndi accertamento emessi ai sensi dell\u2019art. 29 del d.l. n. 78\/2010 fino alla\nscadenza del nuovo termine. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il termine per la\npresentazione del ricorso venga a scadenza dopo il 31 maggio 2020 anche le\nsomme dovute sulla base degli avvisi di accertamento dovranno essere versate\nentro tale termine. Pertanto, il contribuente non dovrebbe avere interesse a\nfruire della sospensione dei termini di versamento disposta dall\u2019art. 68 del d.l.\nn. 18\/2020 dall\u20198 marzo 2020 al 31 maggio 2020.&nbsp;\n<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, nel caso in cui il termine\nper la presentazione del ricorso venga a scadere prima del 31 maggio 2020,\noccorre capire se sia applicabile la sospensione dei termini di versamento\ndalla data di scadenza del termine per la presentazione del ricorso fino alla\ndata del 31 maggio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene la rubrica dell\u2019articolo 68 del d.l.\nn. 18\/2020, recando l\u2019indicazione \u201c<em>Sospensione dei termini di versamento dei\ncarichi affidati all&#8217;agente della riscossione<\/em>\u201d potrebbe indurre a ritenere\nsospesi soltanto i versamenti dei carichi che siano stati gi\u00e0 affidati\nall\u2019agente della riscossione per l\u2019esecuzione coattiva, la formulazione\nletterale del comma 1 dell\u2019art. 68 del decreto-legge n. 18, dovrebbe invece\nindurre a ritenere tale sospensione applicabile a prescindere dall\u2019avvenuto\naffidamento. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione stabilisce infatti che\n\u201c<em>sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall&#8217;8 marzo al\n31 maggio 2020, derivanti \u2026 dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del\ndecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge\n31 luglio 2010, n. 122<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 l\u2019Agenzia delle Entrate nella\ncircolare 20 marzo 2020 n. 5\/E ha escluso che, nel caso in cui il termine per\nla presentazione del ricorso venga a scadere prima del 31 maggio 2020, il\ntermine per il versamento delle imposte dovute sulla base degli avvisi di\naccertamento sia ulteriormente sospeso fino al 31 maggio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed infatti, Essa ha concluso che dovrebbe\nescludersi \u201c<em>che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell\u2019articolo 29\ndel decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 si applichi la sospensione dei termini\nper il versamento<\/em>\u201d, che sarebbe riferita \u201c<em>solo ai termini per il\nversamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti\nsuccessivamente all\u2019affidamento in carico all\u2019agente della riscossione degli\nimporti non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell\u2019articolo 29 del D.L.\nn. 78 del 2010<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, a suo avviso, considerando che\n\u201c<em>l\u2019esecuzione forzata da parte dell\u2019agente della riscossione resta comunque\nsospesa per un periodo di centottanta giorni dall&#8217;affidamento e che, anche a\nseguito della comunicazione di presa in carico inviata dall\u2019agente al debitore,\nnon \u00e8 previsto un termine di versamento, la sospensione dei \u2018termini di\nversamento\u2019 recata da ultimo dall\u2019articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020,\nn. 18 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi\u201d<\/em> dovrebbe\nintendersi riferita soltanto <em>\u201cai versamenti dovuti dal contribuente\nrelativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si \u00e8 avvalso della\nmodalit\u00e0 di pagamento dilazionato ai sensi dell\u2019articolo 19 del decreto del\nPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La presa di posizione cos\u00ec assunta dall\u2019Agenzia\ndelle Entrate non sembra condivisibile in quanto il comma 1 dell\u2019art. 68 del d.l.\nn. 18\/2020 prevede la sospensione dei termini dei versamenti \u201cderivanti\u201d in via\ngenerale dagli avvisi di accertamento previsti dall\u2019art. 29 del d.l. n. 78\/2010.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, l\u2019intento del legislatore sembra\nquello di sospendere anche i termini di versamento delle somme dovute sulla base\ndi avvisi di accertamento esecutivi, come risulta dalla relazione illustrativa\nal decreto-legge, laddove si afferma che il comma 1 dell\u2019art. 68 \u201c<em>prevede la\nsospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall\u20198 marzo al\n31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della\nriscossione, nonch\u00e9 dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall\u2019Agenzia\ndelle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali<\/em>\u201d,\nsenza alcun riferimento all\u2019avvenuto affidamento del carico all\u2019agente della\nriscossione.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 essere addotto a giustificazione\ndella mancata sospensione il fatto che \u201c<em>l\u2019esecuzione forzata da parte\ndell\u2019agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di\ncentottanta giorni dall&#8217;affidamento\u201d<\/em> per il fatto che, se il termine di\nversamento rimanesse pendente, l\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe\nrichiedere il pagamento degli aggi, adottare \u201c<em>azioni cautelari e\nconservative, nonch\u00e9 \u2026 ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a\ntutela del creditore<\/em>\u201d e considerare il carico fiscale come pendente agli\neffetti della erogazione di rimborsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, l\u2019Agenzia delle Entrate\nRiscossione sul proprio sito internet ha chiarito non solo che nel periodo di\nsospensione intercorrente tra l\u20198 marzo e il 31 maggio sono sospese le \u201c<em>attivit\u00e0\ndi notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione\u201d,<\/em> ma anche\nche \u201c<em>durante il periodo di sospensione l\u2019Agenzia non pu\u00f2 attivare alcuna\nprocedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es.\npignoramento)<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro v\u2019\u00e8 da chiedersi se l\u2019Agenzia\ndelle Entrate, avendo ritenuto che l\u2019art. 68 del d.l. n. 18\/2020 non sospenda\nil termine per il versamento delle somme di cui sia richiesto il pagamento\nsulla base di avvisi di accertamento, non ritenga anche che tale disposizione\nnon sospenda neppure il termine per il versamento delle somme di cui sia stato\nrichiesto il pagamento mediante intimazioni di pagamento emesse per dare\nesecuzione alle sentenze delle Commissioni Tributarie e della Cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 1 lettera a) dell\u2019art. 29 del d.l.\nn. 78\/2010 stabilisce infatti che devono essere inviati dall\u2019Agenzia delle\nEntrate \u201c<em>successivi atti da notificare al contribuente, \u2026 in tutti i casi in\ncui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento\nai fini delle imposte sui redditi, dell\u2019IRAP e dell\u2019IVA ed ai connessi\nprovvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma\n3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell&#8217;articolo 48, comma\n3-bis, e dell&#8217;articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e\ndell&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonch\u00e9 in\ncaso di definitivit\u00e0 dell&#8217;atto di accertamento impugnato<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, la sospensione del termine\nper l\u2019impugnazione degli atti impositivi cos\u00ec individuati non dovrebbe\ncomportare anche la sospensione del termine per il versamento delle somme\nrichieste con tali atti poich\u00e9 il versamento deve essere eseguito \u201c<em>entro\nsessanta giorni dal ricevimento della raccomandata<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, il riferimento alle disposizioni\ncontenute nella lettera b) del comma 1 dell\u2019art. 29 del d.l. n. 78\/2010\neffettuato dall\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 fuorviante poich\u00e9 tale disposizione,\nladdove stabilisce che \u201c<em>gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi\ndecorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente\nrecare l&#8217;avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il\npagamento, la riscossione delle somme richieste \u2026 \u00e8 affidata in carico agli\nagenti della riscossione anche ai fini dell&#8217;esecuzione forzata<\/em>\u201d e che\nl\u2019esecuzione stessa \u201c<em>\u00e8 sospesa per un periodo di centottanta giorni\ndall\u2019affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla\nlettera a)<\/em>\u201d, non incide sul termine posto a carico del contribuente per\neffettuare il versamento che scade comunque entro il termine per presentare\nricorso ovvero entro 60 giorni dalla ricezione dell\u2019atto. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Non \u00e8 prevista la sospensione\ndei termini di versamento di somme richieste con atti impositivi non collegati\nal termine per la presentazione del ricorso, come ad esempio i termini di\nversamento delle somme richieste con avvisi di liquidazione per imposta di registro\ne altre imposte indirette che scadono dopo 60 giorni dalla loro notifica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In questo senso sembra esprimersi anche\nl\u2019Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8\/E del 3 aprile 2020. In\nparticolare, Essa ha ivi precisato che per tutti gli atti impositivi per i\nquali il comma 3 dell\u2019art. 2 del d.lgs. n. 159\/2015 ha previsto la facolt\u00e0 di\nfruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, dietro versamento\ndi tale importo entro il termine per la proposizione del ricorso, la\nsospensione di tale termine disposta dal comma 2 dell\u2019art. 83 del d.l. n.\n18\/2020 comporta anche la sospensione del termine di versamento della sanzione\nridotta. <\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, la stessa Agenzia ha\nprecisato che per tutti gli atti impositivi per i quali il termine per il\nversamento delle somme dovute non \u00e8 collegato al termine per la proposizione\ndel ricorso \u201c<em>non opera alcuna sospensione per il versamento in\nconsiderazione del fatto che l\u2019articolo 62 del Decreto esclude dalla\nsospensione dei termini i versamenti, ad eccezione di quelli in\nautoliquidazione espressamente previsti<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/COM1-16-4-2020-Sospensioneterminiprocessualiversamentiattiimpositivi.pdf\">Scarica la comunicazione in PDF<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/COM1-16-4-2020-Sospensioneterminiprocessualiversamentiattiimpositivi.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicazione Escalar e Associati n.1\/2020 1. La sospensione dei termini processuali relativi ai giudizi tributari instaurati o da instaurare anche davanti alla Corte di Cassazione Sono stati sospesi dal 9 marzo 2020 all\u201911 maggio 2020 e quindi per 64 giorni i termini per la proposizione di ricorsi e di altri atti introduttivi di giudizi tributari,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":10054,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[95],"tags":[98,99,96,97],"class_list":["post-10066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicazioni","tag-covid","tag-sospensione","tag-termini","tag-versamento"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Le sospensioni dei termini processuali e dei termini di versamento di somme dovute sulla base di atti impositivi o delle 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